L’Accordo Conferenza Stato Regioni del 2016 definisce la formazione e l’aggiornamento rspp. Con questo testo è stato rinnovato un accordo analogo risalente a oltre dieci anni prima, sempre relativo alla formazione dei responsabili e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, che era stato raggiunto il 26 gennaio del 2006.
Che cosa prevede l’accordo
Il nuovo accordo, al punto 9, fa riferimento all’obbligo di aggiornamento a cui si devono sottoporre tutti i responsabili e gli addetti al servizio di prevenzione e protezione. Si tratta di un obbligo che rientra a tutti gli effetti nel contesto della life long learning, vale a dire la formazione continua a cui ci si deve sottoporre nel corso della propria vita lavorativa. L’aggiornamento che riguarda le mansioni di aspp e rspp non può essere di natura generale e non deve rappresentare una semplice riproduzione dei contenuti e degli argomenti che sono già stati presentati nei corsi base. Esso, invece, deve riguardare gli approfondimenti, le applicazioni pratiche, le innovazioni e le evoluzioni che hanno a che fare con i rischi specifici che contraddistinguono il settore e con il contesto produttivo.
Aggiornamento rspp: i contenuti
Entrando più nei dettagli, le tematiche su cui verte l’aggiornamento hanno a che fare con i processi organizzativi, con i sistemi di gestione, con gli aspetti tecnici e organizzativi e con gli aspetti giuridici e normative. Inoltre, l’aggiornamento riguarda le fonti di rischio tipiche del settore produttivo in cui il ruolo viene esercitato o dell’attività lavorativo. Si tengono in considerazione anche i rischi che coinvolgono gruppi di lavoratori che sono esposti a rischi specifici, i rischi delle lavoratrici in stato di gravidanza, i rischi connessi allo stress lavoro correlato e i rischi che derivano dalla provenienza da Paesi stranieri, dall’età o dalle differenze di genere. Esistono, inoltre, rischi che sono collegati alla particolare tipologia di contratto tramite la quale la prestazione di lavoro viene erogata. Infine, l’aggiornamento riguarda anche le tecniche di comunicazione che devono essere orientate alla formazione e all’informazione dei lavoratori per ciò che concerne la promozione della sicurezza e della salute sul posto di lavoro.
Quante ore di aggiornamento servono
Per l’aggiornamento, le ore minime totali vengono stabilite a seconda del ruolo che viene svolte: si tratta di 20 ore ogni 5 anni per gli aspp e di 40 ore ogni 5 anni per i rspp. Sarebbe auspicabile, in ogni caso, che il monte ore di aggiornamento non venisse erogato tutto in una volta ma fosse distribuito nel corso dei 5 anni. Tra le società specializzate che propongono corsi di formazione e corsi di aggiornamento in questo ambito c’è Progetto81, che vanta una lunga esperienza in questo ambito. A ogni corso non possono partecipare più di 35 persone, e il soggetto che eroga il corso è obbligato a tenere il registro di presenza di coloro che partecipano al corso. I criteri indicati nell’allegato II indicano come è possibile sfruttare la modalità e-learning per la fruizione del corso di aggiornamento.
Le novità più recenti
È stata introdotta l’opportunità di mutualizzare diversi corsi di formazione che sono richiesti dalle leggi: per esempio è necessario il riconoscimento reciproco degli aggiornamenti fra il formatore della sicurezza, il coordinatore e il responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Al tempo stesso, va ricordato che ai fini dell’aggiornamento di rspp e aspp non possono essere considerati validi i corsi di formazione di sicurezza per gli addetti al primo soccorso, per gli addetti antincendio, per i preposti e per i dirigenti: essi, infatti, rappresentano l’aggiornamento dedicato a soggetti che hanno qualifiche specifiche.
Seminari e convegni
Non tutti sanno che è possibile realizzare l’aggiornamento anche tramite la partecipazione a seminari e a convegni, per non più della metà del monte ore previsto, e ovviamente a patto che si tratti di eventi che affrontino contenuti e temi correlati alla sicurezza sul lavoro. Anche in questa circostanza il soggetto che eroga l’iniziativa deve tenere il registro di presenza, mentre non ci sono limiti per ciò che concerne il numero massimo di persone che possono partecipare. Gli aspp e i rspp devono essere in grado di dimostrare di aver preso parte a un corso di formazione nei cinque anni precedenti per poter svolgere la propria mansione.