L’Agenzia delle Entrate ha illustrato come mettersi in regola con la definizione agevolata per la sanatoria degli avvisi bonari prevista dalla Manovra 2023. È quanto emerge dalla circolare 1/E 2023 che l’agenzia delle Entrate ha pubblicato per spiegare come si applicherà concretamente la definizione agevolata che fa parte della “rosa” delle dodici sanatorie della tregua fiscale. I contribuenti potranno definire in maniera agevolata gli oneri a loro carico, derivati da controlli automatizzati, con una sanzione ultraridotta del 3%, ma pagando per intero imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive.
Agenzia delle Entrate: come calcolare nuove sanzioni
La sanatoria si applica, anzitutto, alle somme dovute dal contribuente a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta 2019, 2020 e 2021 per cui il termine di pagamento non è ancora scaduto al 1° gennaio 2023 (data di entrata in vigore della manovra) o per cui gli avvisi bonari siano recapitati dopo tale data. Per beneficiare della sanatoria, spiega l’Agenzia, è necessario che le somme dovute, con sanzioni ridotte al 3%, «siano versate in unica soluzione, entro 30 giorni (90 giorni in caso di avviso telematico) dal ricevimento della comunicazione originaria o della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione degli esiti». In caso di opzione per il pagamento rateale, «la prima rata deve essere versata entro il predetto termine di 30 (o 90) giorni e le rate diverse dalla prima devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo, con i relativi interessi».
Agenzia delle Entrate: esempio per versamento tardivo e sanzione
L’Agenzia delle Entrate nella circolare del 13 gennaio 2023 evidenzia un esempio per il contribuente che riceve una comunicazione per una imposta non versata pari a 100 euro e un versamento tardivo pari a 400 euro. La comunicazione viene inviata tramite Pec il 19 dicembre 2022. L’importo totale richiesto con la comunicazione, comprensivo di sanzioni calcolate al 10%, è pari a 171 euro: 100 di imposte, 50 di sanzione e 21 di interessi. Le sanzioni per l’imposta non versata vengono rideterminate in 3 euro, mentre quelle per il versamento tardivo in 12 euro. Il nuovo totale è di 136 euro. Questo importo andrà pagato «entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, indicando nel modello F24 il codice tributo 9001, l’anno di riferimento 2019 e il codice atto relativo alla comunicazione. In caso di opzione per il pagamento rateale, la prima rata deve essere versata entro il predetto termine di 30 giorni e le rate successive devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo, con i relativi interessi di rateazione».
Agenzia delle Entrate: rateazioni in corso
Da ricordare, poi, che la definizione agevolata con la sanzione al 3% (anche in questo caso, come nella precedente ipotesi, «senza alcuna riduzione sulle imposte residue non versate o versate in ritardo») viene consentita pure alle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni il cui pagamento rateale è ancora in corso al 1° gennaio 2023. In questo caso, il conteggio si complica. In caso di piano di rateazione in corso, infatti, bisognerà prima verificare quante rate sono state pagate al 31 dicembre 2022 e rideterminare il debito residuo al 1° gennaio 2023. «Per differenza tra l’importo richiesto con la comunicazione e l’importo versato entro il 31 dicembre 2022 – spiega l’Agenzia – si ottiene l’importo residuo, rispetto al quale devono essere rideterminate le sanzioni nella misura del 3 per cento».
Il debito residuo con sanzioni ricalcolate al 3% dovrà essere ripartito nel restante numero di rate (cinque) previsto dall’originario piano di rateazione, mantenendo le relative scadenze. Gli interessi di rateazione sono rideterminati rispetto al nuovo importo delle rate.