La manovra del Governo Meloni prevede all’interno della rottamazione quater anche lo stralcio delle cartelle fino a mille euro. Il provvedimento contenuto in manovra prevede quindi lo stralcio totale delle cartelle fino a mille euro cioè la cancellazione totale del debito, senza pagare nulla. Le cartelle che accedono al condono devono esser state consegnate all’Agenzia delle entrate Riscossione (o altro agente della riscossione) dal 1° gennaio 2000 ed entro il 31 dicembre 2015. Le cartelle saranno annullate alla data del 31 gennaio 2023, quindi il controllo della propria posizione sul portale dell’Agenzia delle entrate Riscossione, accedendo all’area riservata con la SPID, la CIE o la CNS, sarà possibile oltre questa data.
Il limite dei mille euro si calcola sommando il capitale dovuto, le sanzioni e gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo per ogni singolo debito tributario. Rientrano nello stralcio anche eventuali debiti residui delle rottamazioni precedenti che rispettino i requisiti appena visti. Attenzione perché le cartelle derivanti da debiti con enti diversi da quelli statali, come ad esempio le multe per la violazione del codice della strada e le altre sanzioni amministrative, vengono annullate solo per la parte dovuta per interessi di ritardata iscrizione a ruolo, sanzioni e interessi di mora, pertanto la cartella non viene eliminata dal tutto, rimane dovuta la somma iniziale più le spese di rimborso per le procedure esecutive e di notificazione della cartella. Tuttavia, entro il 31 gennaio gli enti creditori come i Comuni, che devono riscuotere le sanzioni amministrative, possono decidere di non aderire allo stralcio.
Rottamazione quater: come estinguere i debiti
Con la finanziaria arriva la quarta versione della rottamazione dei debiti con il fisco, con modalità molto simili a quelle viste in passato. I contribuenti possono estinguere i debiti con l’erario, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, pagando esclusivamente le somme dovute:
- a titolo di capitale quelle maturate;
- a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento;
- in caso di multe per la violazione del codice della strada, per l’importo della multa stessa.
Grazie alla rottamazione quater vengono annullati interessi, sanzioni, interessi di mora e somme aggiuntive e le somme maturate a titolo di aggio.
Il pagamento delle somme previste per la nuova rottamazione quater potrà essere fatto tutto in unica volta, entro il 31 luglio 2023 o in 18 rate trimestrali con tasso d’interesse pari al 2% annuo calcolato a partire dal 1° agosto 2023. In caso di rateazione trimestrale:
- la prima rata scadente il 31 luglio 2023 e la seconda rata scadente il 30 novembre 2023 ammontano al 10% ciascuna delle somme complessivamente dovute;
- le altre rate di pari ammontare scadono il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ogni anno a partire dal 2024.
- Possono aderire anche i decaduti dalle precedenti rottamazioni, quindi, tutti i contribuenti che non sono riusciti a portare a termine le precedenti rottamazioni. Non rientrano nella rottamazione:
- i crediti derivanti da sentenze di condanna della Corte dei Conti;
- multe e sanzioni dovute per provvedimenti e sentenze penali di condanna
Come aderire alla rottamazione quater
L’agente della riscossione pubblicherà nell’area personale del contribuente i carichi fiscali che possono rientrare nella definizione agevolata, questo è il nome tecnico. Entro il 30 aprile 2023 il contribuente deve dichiarare di voler aderire alla rottamazione, inviando telematicamente la dichiarazione che verrà predisposta dall’Agenzia delle entrate Riscossione. Con la presentazione della dichiarazione di adesione sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateazioni in essere alla data di presentazione, non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, non possono essere avviate nuove procedure esecutive, non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo. Inoltre, il debitore alla data di presentazione della definizione agevolata non è considerato inadempiente.