E’ evidente che il consigliere di maggioranza Federico Bennardo si è assunto fin dall’inizio consiliatura il ruolo di ‘enfant terrible’ della nuova amministrazione Cassì e che forse sia diventato per quest’ultima una sorta di spina nel fianco. Fatto sta che Bennardo torna ancora una volta a far le pulci alla questione della gestione giuridica della piscina comunale, pur dicendosi soddisfatto delle risposte avute, ad una sua interrogazione, lunedì pomeriggio, in consiglio comunale, dall’assessore competente a proposito della riapertura dell’impianto sportivo dopo lunghi lavori di ristrutturazione ed adeguamento.
Lavori e riapertura della piscina (dal 14 settembre scorso) che però non danno risposte alle incalzanti domande poste dal giovane consigliere a proposito della gestione giuridica, ovvero se l’impianto intitolato alla prematuramente scomparsa Eva Paglia, sia classificabile come impianto sportivo a rilevanza (o meno) giuridica, perché le due fattispecie comportano gestioni ed obblighi ben diversi- Trattandosi di una questione squisitamente giuridica, riportiamo la nota stampa di Federico Bennardo, che di mestiere è medico ma che se la cava benissimo anche con le finezze giuridiche. “Lunedì sera in Consiglio comunale è approdata la mia interrogazione in merito alla gestione e allo stato dei lavori della piscina comunale. Se su quest’ultimo punto mi ritengo soddisfatto, che sia una coincidenza o meno il fatto che, qualche giorno dopo la presentazione della mia interrogazione, sia stata annunciata la riapertura, dubbi permangono sul primo aspetto. Ringrazio l’assessore al ramo per il suo lavoro e perché è inevitabilmente anche lui prima di tutto vittima di questa confusione burocratica”.
Poi Bennardo entra nel vivo “l’amministrazione, nel rispondere alla mia interrogazione, ha rivelato dubbi circa la natura giuridica pur avendo in tutti gli atti chiarito che si tratta di impianto privo di rilevanza economica considerato il contributo comunale e che con delibera di giunta 433/22 è emerso che i ricavi risultano essere il 14% dei costi. Per questo, oltre i riferimenti del regolamento, trovava applicazione quanto disposto dall’art.164, comma 3, del Codice dei contratti, che esclude gli impianti privi di rilevanza economica dalla applicazione delle disposizioni in materia di concessione di servizi e quindi esclude la applicabilità del più volte citato dal dirigente art.165 dello stesso Codice, in materia di rischio operativo che non può essere traslato al gestore, come invece asserito. Non si comprende quindi, trattandosi di norme intellegibili, il perché delle duplici giustificazioni, dell’assessore e del dirigente, tutte basate su complesse interpretazioni di norme comunitarie e nazionali, inapplicabili alla piscina Eva Paglia, per scelta della stessa amministrazione.
Norme peraltro non citate a sostegno della decisione della concessione con determina 535/22 del settore XII ma evidentemente frutto di uno studio postumo”. “Bastava, infatti, leggere – continua Bennardo – una delle tante sentenze citate in sede di risposta, Consiglio di Stato (V, n.5915 del 2021) per verificare che, in maniera inequivocabile, la giurisprudenza riprende la distinzione tra impianti sportivi con o senza valenza economica, giudicandola determinante per sapere quale disciplina applicare. In linea generale, infatti, la distinzione dell’art. 164 tra servizi “economici” e “non economici” va letta alla stregua della terminologia delle fonti euro unitarie, di modo che essa stia a differenziare i servizi remunerativi da quelli non remunerativi. Per gli impianti sportivi, inoltre, si è chiarito in giurisprudenza che la redditività “deve essere apprezzata caso per caso come dal pronunciamento Cons. Stato, V, n.858/21 e non esiste una fattispecie “tiepida” o “grigia”. Illegittimo appare inoltre il contributo comunale atteso che lo stesso non rientra nelle ipotesi disciplinate dall’art.165, visto che serve a coprire i costi, e non garantire le condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria, visto che non genera un livello di redditività adeguato rispetto al capitale investito e non è destinato a generare flussi di cassa”.
“Ora – continua il consigliere Bennardo – davanti a concetti chiari e semplici si rivela incomprensibile la scelta adottata nel 2022 di procedere con concessione di servizio decennale con rilevanti oneri a carico della città, pur avendo qualificato il servizio come privo di rilevanza economica, ed ancora più incomprensibile si rivela la scelta dell’amministrazione del 2023, esposta in Consiglio, di riqualificare, un anno dopo, il servizio come “forse a rilevanza economica”, senza indicazione alcuna dei criteri di remuneratività del servizio stesso, e della finalizzazione del contributo comunale. Una cosa è certa, i presidenti delle società non sono stati perlomeno formalmente incontrati e molti sono i quesiti ancora non evasi. Ed è per questo che ho deciso di presentare una ulteriore interrogazione”. (da.di.)