L’Ente bilaterale del terziario di Ragusa comunica alle imprese e ai lavoratori del comparto dell’area iblea che il ministero del Lavoro, con circolare n. 9 del 9 ottobre scorso, ha fornito indicazioni in merito alle modifiche introdotte, con l’articolo 24 del D.L. n. 48/2023 (c.d. Decreto Lavoro), convertito in Legge n. 85/2023, alla disciplina dei contratti a termine.
Il D.L. n. 48/2023, spiegano dall’Ebt Ragusa, ha lasciato inalterato il limite massimo di durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato che possono intercorrere tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, che resta fissato in 24 mesi, fatte salve le diverse previsioni dei contratti collettivi, ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015, e la possibilità di un’ulteriore stipula di un contratto a tempo determinato, della durata massima di dodici mesi, presso la sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro. Non ha, altresì, subìto variazioni il numero massimo di proroghe consentite, sempre 4 nell’arco temporale di 24 mesi, e il regime delle interruzioni tra un contratto di lavoro e l’altro (c.d. stop and go).
Il citato articolo 24 interviene, principalmente, riguardo alle seguenti disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 81/2015: condizioni di apposizione del termine (articolo 19); proroghe e rinnovi (articolo 21); modalità di computo del limite quantitativo di contratti di somministrazione (articolo 31). “Per quanto concerne le modifiche all’articolo 19, D.Lgs. n. 81/2015 – spiegano dal direttivo dell’Ebt Ragusa – l’articolo 24 del Decreto Lavoro, al comma 1, sostituisce le precedenti condizioni che potevano legittimare l’apposizione di un termine al contratto superiore a 12 mesi, ma comunque non superiore a 24 mesi”.