Vincolo di Permanenza e Eccezioni per i Docenti Assunti tramite Concorso Straordinario Bis. Il concorso straordinario bis, regolamentato dall’articolo 59, comma 9-bis, del DL n. 73/2021, convertito in legge n. 106/2021 e successivamente modificato dal DL 228/2021, convertito in legge n. 15/2022, ha introdotto una procedura straordinaria per la copertura dei posti comuni nella scuola secondaria di I e II grado. In particolare, questo articolo è volto a gestire i posti residuati dalle immissioni in ruolo ordinarie e dalle assunzioni straordinarie da GPS nell’a.s. 2021/22.
Fasi del Concorso Straordinario Bis
La procedura si suddivide nelle seguenti fasi:
Concorso: Si svolge il concorso per l’assegnazione dei posti comuni nella scuola secondaria di I e II grado.
Individuazione e Nomina a Tempo Determinato: Le Graduatorie di Merito (GM) individuano i vincitori del concorso, che vengono poi nominati a tempo determinato fino al 31 agosto.
Anno di prova e Percorso di formazione: Durante il contratto a tempo determinato, i docenti svolgono l’anno di prova e il percorso di formazione universitario.
Immissione e Conferma in Ruolo: Superati l’anno di prova e la prova conclusiva del percorso universitario, avviene l’immissione e la conferma in ruolo con decorrenza dal 1° settembre dell’anno di assunzione a tempo indeterminato.
Abilitazione: I docenti che ne sono privi ottengono l’abilitazione all’atto della conferma in ruolo.
Eccezioni e Considerazioni Importanti
Procedura Non Conclusa per Tutti: Non tutte le procedure si sono concluse in tempo utile per l’a.s. 2022/23 in tutte le regioni e classi di concorso, rendendo impossibile l’assunzione per alcuni aspiranti.
Percorso per i Non Assunti: Gli aspiranti non assunti nell’a.s. 2022/23 inizieranno il percorso nell’a.s. 2023/24, con immissione e conferma in ruolo nel 2024/25 (come indicato nel decreto Milleproroghe).
Posti Non Assegnati per Rinuncia: I posti non assegnati a causa di rinunce possono essere attribuiti scorrendo le graduatorie, inclusi gli idonei, fino alla pubblicazione delle graduatorie relative al concorso del decreto legge 36/2022.
Applicazione dell’Articolo 399/3 del D.lgs. 297/94: Il DM n. 108/2022 annuncio che ai docenti assunti tramite questa procedura si applica l’articolo 399, commi 3, del Testo Unico (D.lgs. 297/94).
Vincolo di Permanenza Triennale
Il vincolo di permanenza triennale si applica ai docenti assunti tramite questa procedura, come stabilito dall’articolo 399/3 del D.lgs. 297/94. Ciò significa che i neoassunti devono rimanere nella scuola di assunzione, nello stesso tipo di posto/classe di concorso, per tre anni, compreso l’anno di prova. Tuttavia, il vincolo non si applica nei casi di sovrannumero o esubero e ai docenti con grave disabilità o che assistono un soggetto con grave disabilità, purché la situazione si continui successivamente al termine della presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
Durante i tre anni di blocco, i neoassunti possono presentare domanda di assegnazione provvisoria e/o utilizzazione nella provincia di titolarità. Possono anche accettare supplenze al 30/06 e al 31/08 per una classe di concorso o tipologia di posto diverso da quella di titolarità, previo superamento dell’anno di prova.
Esclusi dal vincolo
Come sopra riportato, non sono soggetti al vincolo suddetto i docenti:
in sovrannumero o esubero;
con grave disabilità o che assistono un soggetto con grave disabilità, a condizione che la situazione di disabilità personale ovvero di assistenza al soggetto con grave disabilità si verifichi successivamente al termine di presentazione delle domande di partecipazione al relativo concorso.