C’è tempo fino al 15 dicembre per fare la domanda del bonus di 550 euro una tantum. Il bonus spetta ai lavoratori con contratto di lavoro part-time di tipo ciclico, anche non verticale ma non spetta ai part-time di tipo orizzontale, verticale o misto (la maggior parte dei part-time in italia) che non abbiano una sospensione ciclica dell’attività lavorativa di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiore a sette settimane e non superiore a venti settimane.
La risposta a quali sono gli esempi di part-time ciclico che hanno diritto all’indennità di 550 euro arriva dalla legge, dalle circolari e messaggi dell’Inps, che chiariscono quali sono i requisiti per avere il bonus di 550 euro.
La domanda per l’indennità una tantum, sia per l’anno 2022 (requisiti 2021) che per l’anno 2023 (requisiti anno 2022) è possibile nella finestra dal 13 novembre 2023 e fino al 15 dicembre 2023.
Requisiti per indennità una tantum di 550 euro per l’anno 2022
L’indennità una tantum di 550 euro per l’anno 2022 è riconosciuta ai lavoratori che:
- siano stati titolari nell’anno 2021 di un contratto di lavoro a tempo parziale caratterizzato da periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa;
- alla data di presentazione della domanda, non siano né titolari di altro rapporto di lavoro dipendente – diverso da quello a tempo parziale ciclico verticale – né percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI);
- non siano titolari di un trattamento pensionistico diretto al momento della presentazione della domanda.
Per intenderci, coloro che lavorano con part-time orizzontale (orario di lavoro di 4 ore al giorno dal lunedì a venerdì o sabato) o part-time verticale (lavorano 2-3 giorni a settimana) o part-time misto (lavorano alcuni giorni a settimana ma in parte con orario giornaliero totale e in parte parziale), non hanno diritto all’indennità perché manca la sospensione ciclica della prestazione lavorativa tra le 7 e 20 settimane in un anno.
Quindi non solo bisogna avere un contratto di lavoro part-time, ma devono esserci periodi dell’anno che il lavoratore, da inquadrato, non debba prestare attività lavorativa perché collocato in sospensione ciclica.
Considerato il sistema di accredito contributivo previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti, l’Inps ha precisato che per periodo continuativo di un mese si intende un arco temporale pari a quattro settimane (parametrato in giornate per gli assicurati del Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo per i quali l’accredito è espresso in giornate).
Riguardo al requisito di non deve essere titolare di un trattamento pensionistico diretto al momento della presentazione della domanda, l’indennità una tantum di 550 euro è incompatibile con le pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative della stessa, delle forme previdenziali compatibili con l’AGO, della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, degli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nonché con l’indennità di cui all’articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni (c.d. APE sociale).
L’indennità di 550 euro per i part-time ciclico è, invece, cumulabile con l’assegno ordinario di invalidità, di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.
L’indennità una tantum può essere riconosciuta una sola volta a ciascun avente diritto ed è erogata dall’INPS a domanda. Si intende una sola volta per l’anno 2022.
L’indennità di 550 euro è esentasse, ossia non concorre alla formazione del reddito ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), e per il periodo di fruizione della stessa non è riconosciuto l’accredito di alcuna contribuzione figurativa