Le multe per eccesso di velocità rilevate attraverso apparecchiature non omologate potrebbero essere annullate, secondo una recente sentenza della Corte di Cassazione. Questo cambiamento potrebbe avere un impatto significativo sugli automobilisti multati. Scopriamo quali sono i motivi di questa decisione e come riconoscere un autovelox non omologato per fare ricorso.
Motivi della sentenza
La Corte di Cassazione ha accolto l’impugnazione di un avvocato di Treviso che aveva ricevuto una multa per eccesso di velocità. Le motivazioni risiedono nel fatto che le apparecchiature, pur essendo autorizzate dal Ministero delle Infrastrutture, non sono state sottoposte a una verifica tecnica approfondita per l’omologazione. Questo vuoto normativo potrebbe mettere al riparo gli automobilisti multati in futuro.
Differenza tra omologazione e approvazione
Secondo l’avvocato Emanuele Ficara, esperto in contestazioni di violazioni del Codice della Strada, l’omologazione certifica che il dispositivo rispetti i requisiti tecnici, mentre l’approvazione è l’autorizzazione del prototipo. La sentenza ha evidenziato una differenza sostanziale tra i due concetti.
Come riconoscere un autovelox non omologato
Quando si riceve una multa, è possibile verificare su internet se esistono pronunce su quell’autovelox. In alternativa, si può richiedere agli atti se l’apparecchio ha un certificato di omologazione. Alcuni Comuni potrebbero mettere a disposizione queste informazioni online.
Come fare ricorso
Il ricorso può essere presentato al Prefetto entro 60 giorni dalla sanzione o al giudice di pace entro 30 giorni. Il ricorso al Prefetto è gratuito e non richiede una marca da bollo, mentre il ricorso al giudice di pace comporta il pagamento della marca da bollo.
Rischio del ricorso
Fare ricorso comporta dei rischi: se si perde, la sanzione potrebbe raddoppiare. Tuttavia, se si dimostra che l’autovelox non era omologato, la sanzione potrebbe essere annullata.
Differenza tra ricorso al Prefetto e al giudice di pace
Il ricorso al Prefetto offre più tempo (due mesi invece di uno) e non richiede una marca da bollo. Il ricorso al giudice di pace deve essere presentato entro 30 giorni e comporta il pagamento della marca da bollo, ma consente di richiedere accertamenti tecnici.