Il bonus 1600 euro previsto dal Decreto Sostegni bis arriverà in automatico per chi ha già ricevuto l’indennità una tantum dei 2.400 euro per i mesi di marzo, aprile e maggio 2021. L’INPS, con il messaggio numero 2309 del 16 giugno 2021, comunica agli interessati che la somma riconosciuta per giugno e luglio dall’ultimo provvedimento emergenziale verrà infatti erogata, senza bisogno di una nuova domanda, a chi aveva già ottenuto il primo bonus. Del resto, i lavoratori a cui è stato concesso quest’ulteriore beneficio economico risultano gli stessi individuati dal DL numero 41 a condizione che presentino i requisiti richiesti alla data di entrata in vigore del Decreto Sostegni bis, ossia il 26 maggio 2021.In linea di massima si tratta di lavoratori stagionali, somministrati, intermittenti, occasionali e non solo.
Bonus 1600 euro decreto Sostegni bis: a chi tocca senza domanda
Nessun onere da assolvere per chi vuole fruire dell’indennità INPS onnicomprensiva per giugno e luglio 2021 se ha già ricevuto la quota di marzo, aprile e maggio. Il pagamento del bonus 1600 euro previsto del Decreto Sostegni bis, infatti, partirà in automatico secondo le modalità indicate dagli interessati per le prestazioni già erogate e senza che sia necessario inoltrare all’INPS un’ulteriore domanda. Lo specifica lo stesso Istituto con il messaggio n. 2309 del 16 giugno e, con l’occasione, inquadra una volta ancora la platea dei beneficiari delineata dai due decreti.
In particolare, i 1600 euro (800 per ciascuno dei due mesi estivi) andranno infatti a mitigare le difficoltà dovute all’emergenza pandemica subite dalle seguenti tipologie di lavoratori:
lavoratori stagionali e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
lavoratori intermittenti;
lavoratori autonomi occasionali;
lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo degli stabilimenti termali;
lavoratori dello spettacolo.
Si evidenzia, quindi, che chi non aveva inoltrato domanda per la precedente indennità di 2.400 euro e rientra tra i beneficiari, per farne richiesta dovrà attendere che l’INPS renda note tutte le istruzioni in un apposito documento di prassi che dovrebbe essere presto pubblicato.
Bonus 1600 euro decreto Sostegni bis: le regole su incompatibilità ed esenzioni
Nel caso si rientri in più di una categoria ammessa al beneficio contemplato nel Decreto Sostegni bis, l’INPS ricorda che per espressa previsione di legge l’assegno di 1600 euro sarà riconosciuto una sola volta. Le indennità previste, infatti, non sono tra di loro cumulabili.
Al contrario, i bonus richiamati possono essere fruibili da chi riceve già l’assegno ordinario d’invalidità di previsto dalla Legge 12 giugno 1984, n. 222.
L’INPS, tra l’altro, rammenta anche che la prestazione riconosciuta non è soggetta ad IRPEF, non concorrendo “alla formazione del reddito ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)”. Infine, per tutto il periodo di fruizione – giugno e luglio 2021 – non sono riconosciute le prestazioni a titolo di contribuzione figurativa e non si avrà dritto all’assegno per il nucleo familiare che l’INPS riconosce a determinate categorie di soggetti.