Assegno Inps per ogni figlio fino a 18 anni, ecco come fare la domanda dal 1 luglio e i requisiti. L'assegno unico temporaneo è il sussidio che può richiedere chiunque abbia figli minori di 18 anni. Andrà a sostituire gli altri sussidi previsti finora e sarà erogato dall’INPS da oggi 1° luglio fino al 31 dicembre 2021, con procedura semplificata (qui sotto i dettagli).
L’assegno è presente nel decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79 (art. 1).
Assegno Inps figli fino a 18 anni: cos'è?
L'assegno Inps temporaneo di luglio è una misura che coprirà, da oggi e fino a fine anno, l’attivazione dell’assegno unico e universale – previsto dai decreti legislativi attuativi della legge 1° aprile 2021 (n. 46).
In attesa della loro attuazione, quindi, vediamo i requisiti e le modalità per richiedere il sussidio.
Assegno Inps figli fino a 18 anni: quali sono i requisiti?
Quali figli? L’assegno unico è concesso per figli minori di 18 anni, compresi minori adottati e in affido preadottivo.
Assegno Inps figli, quali destinatari? Potranno fare richiesta:
lavoratori autonomi;
disoccupati;
coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
titolari di pensione da lavoro autonomo;
nuclei che non hanno uno o più requisiti per godere dell’ANF (Assegno per il Nucleo Familiare).
Per tutte le altre categorie, fino al 31 dicembre, è prevista una maggiorazione dei sussidi già esistenti.
Assegno Inps figli: quali requisiti? I requisiti per ricevere l’assegno sono:
essere cittadino italiano o di uno Stato dell’Unione europea (o suo familiare), titolare del diritto di soggiorno (o del diritto di soggiorno permanente). Chi è extracomunitario deve avere il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di almeno 6 mesi);
essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
essere residente e domiciliato in Italia con figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, oppure essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di almeno 6 mesi;
essere in possesso di un ISEE in corso di validità (calcolato ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, secondo la tabella di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 79/2021).
Assegno Inps figli: come si richiede?
È possibile richiedere l’assegno unico temporaneo all’INPS, una sola per ciascun figlio, presentando la domanda:
sul portale web dell’INPS, alla pagina dedicata. Bisogna essere in possesso di uno dei seguenti documenti: codice PIN (rilasciato dall’Istituto entro il 1° ottobre 2020); SPID di livello 2 (o superiore); Carta di identità elettronica 3.0 (CIE); Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
attraverso il Contact Center Integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
attraverso un Patronato, utilizzando i servizi gratuiti dedicati.
Assegno Inps figli: quali tempistiche? Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, saranno corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021.
Dal 30 settembre 2021, la decorrenza della misura corrisponderà al mese di presentazione della domanda.
Assegno Inps figli: quali sono gli importi?
L’assegno ha un importo mensile per ciascun figlio che cambia secondo i livelli ISEE.
Assegno Inps figli: in sintesi sono previste:
una soglia minima ISEE fino a 7.000 euro per gli importi in misura piena: 167,5 euro per ciascun figlio in caso di nuclei con uno o due figli; 217,8 euro per figlio in caso di nuclei più numerosi;
una soglia massima ISEE pari a 50.000 euro, oltre la quale non è possibile richiedere l’assegno unico temporaneo.
Vi è comunque una maggiorazione di 50 euro per ciascun figlio minore disabile.
Assegno Inps figli fino a 18 anni: come viene erogato?
L’assegno viene corrisposto al genitore richiedente tramite:
accredito su conto corrente;
bonifico domiciliato;
carta di pagamento con IBAN;
libretto postale.
Nel caso di genitori separati o divorziati, inoltre, il pagamento dell’assegno unico:
è diviso al 50% tra genitori separati legalmente ed effettivamente oppure divorziati con affido condiviso del minore;
è effettuato all’unico genitore richiedente previo accordo tra i genitori separati o divorziati.