Portale agenzia entrate
Agenzia delle entrate, fatture e Corrispettivi. Un provvedimento pubblicato sul sito www agenzia entrate, portale agenzia entrate, del 5 febbraio 2021 annuncia un nuovo servizio per operatori Iva e intermediari. Più facile mettersi in regola se nell’E-fattura manca l’imposta di bollo.
Informazioni sul sito dell'agenzia delle entrate
L'agenzia comunica
Chi ha dimenticato di assolvere l’imposta di bollo nelle fatture elettroniche potrà verificarlo grazie ai dati messi a disposizione dalle Entrate e, se li ritiene corretti, potrà mettersi in regola grazie a una nuova procedura telematica disponibile nel portale fatture e Corrispettivi. È quanto stabilisce un provvedimento dell’agenzia delle entrate. Nel caso in cui il contribuente ritenga, invece, che non siano realizzati i presupposti per l’applicazione dell’imposta di bollo, potrà comunque indicarlo alle Entrate attraverso lo stesso servizio web dedicato, presente nel portale.
I nuovi elenchi – In base a quanto disposto dal Decreto crescita (Dl n. 34/2019), il provvedimento pubblicato ieri stabilisce che, per ogni trimestre dell'anno, l’agenzia delle entrate metterà a disposizione degli operatori Iva due elenchi con tutte le fatture elettroniche, emesse e inviate tramite SdI per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021. Nel primo elenco saranno indicate le fatture che già riportano l’indicazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, mentre nel secondo si troveranno le fatture che non riportano tale indicazioni ma per le quali l’imposta risulta dovuta (sulla base dei criteri descritti nelle specifiche tecniche allegate al provvedimento). Grazie alla disponibilità dei dati contenuti negli elenchi, il contribuente potrà verificare la propria situazione e scegliere se accettare i dati proposti (e procedere con il pagamento di quanto dovuto), oppure selezionare le fatture per le quali ritiene che non siano realizzati i presupposti per l’applicazione dell’imposta di bollo. L’operatore potrà anche indicare altre fatture elettroniche non individuate dall’Agenzia per le quali risulta dovuta l’imposta.
Le date da ricordare – I due elenchi vengono resi disponibili nel portale fatture e Corrispettivi delle Entrate entro il giorno 15 del mese successivo alla chiusura di ogni trimestre solare. I contribuenti e gli intermediari delegati avranno tempo per modificare gli elenchi fino all’ultimo giorno del mese successivo alla chiusura del trimestre solare di riferimento (per le fatture elettroniche riferite alle operazioni effettuate nel secondo trimestre solare dell’anno, invece, le modifiche potranno essere effettuate fino al 10 settembre dell’anno di riferimento, anziché entro il 31 luglio). Se l’operatore non effettua modifiche, vengono confermati gli elenchi proposti dall’Agenzia. Le comunicazioni in caso di mancato versamento – La nuova procedura calcolerà, dopo le eventuali modifiche dei contribuenti, l’importo complessivamente dovuto a titolo di imposta di bollo per il trimestre di riferimento, entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre solare di riferimento (entro il 20 settembre nel caso del secondo trimestre solare). Il contribuente potrà procedere al pagamento dell’imposta mediante addebito sul conto corrente grazie alla funzionalità presente nel portale fatture e Corrispettivi.
Possibile anche effettuare il pagamento utilizzando il modello F24. Ai contribuenti che non versano quanto risulta dovuto, verrà inviata una comunicazione elettronica all’indirizzo registrato nell’elenco INIPEC (contenente gli indirizzi di posta elettronica certificata di professionisti e imprese). In questo caso sarà possibile fornire chiarimenti entro 30 giorni, anche tramite un intermediario. Il perimetro della norma – Il Decreto Crescita ha previsto che l’agenzia delle entrate, con procedure automatizzate, verifichi il corretto assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche che transitano nel sistema di interscambio (SDI) intercettando, in particolare, quelle che non recano l'indicazione dell’assolvimento dell'imposta di bollo, ma per le quali l’imposta è dovuta. Successivamente, con decreto ministeriale del 4 dicembre 2020, si è affidato a un provvedimento del Direttore dell’Agenzia il compito di definire le modalità tecniche per effettuare tali “integrazioni” e individuare le modalità telematiche per consentire ai contribuenti di consultare ed eventualmente modificare i dati proposti dalle Entrate. Il provvedimento è stato emanato d’intesa con il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.