Gli infissi di casa, finestre e porte, sono una barriera contro freddo e caldo. Costituiscono quindi un efficace mezzo per contrastare lo spreco energetico e mantenere all’interno della propria abitazione una temperatura confortevole senza ricorrere in modo eccessivo agli impianti di condizionamento o riscaldamento. Per questo motivo anche gli infissi godono dei bonus e delle detrazioni governative atte a facilitarne il cambio con modelli più performanti ed efficaci. Capiamo insieme quali caratteristiche servono per poter godere delle
detrazioni fiscali e quali differenze esistono tra le varie tipologie di incentivi.
Superbonus 110% per infissi e finestre: i requisiti richiesti dal Fisco
Sono diversi i motivi che hanno reso il superbonus 110% la detrazione più "discussa" dell'ultimo anno. Oltre all'aliquota particolarmente vantaggiosa e alla possibilità di optare per delle alternative alla detrazione diretta (lo sconto in fattura e la cessione del credito), ciò che ha maggiormente interessato i contribuenti sono gli interventi trainati, come la sostituzione di finestre e infissi.
Superbonus 110%: interventi trainanti e trainati
Riferendoci esclusivamente agli interventi di riqualificazione energetica, la norma prevede che se realizzati congiuntamente a quelli trainanti (interventi che accedono direttamente alla detrazione fiscale del 110% al rispetto di determinati requisiti), anche le spese sostenute per altri interventi c.d. trainati possono essere portate in detrazione con la stessa aliquota fiscale.
Ricapitolando, gli interventi trainanti di riqualificazione energetica sono:
– l'isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% (il c.d. cappotto termico) compresa la coibentazione del tetto, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente;
– la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
La realizzazione di questi interventi fa da "traino" a questi altri:
– abbattimento di barriere architettoniche;
– efficientamento energetico delle unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio;
– acquisto e la posa in opera delle schermature solari;
– acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti installazione delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (solo se gli interventi trainanti assicurano il doppio salto di classe energetica);
– installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica e sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati contestuale o successiva all’installazione degli impianti medesimi.
Ma cosa significa che questi interventi devono essere realizzati congiuntamente? A rispondere a questa domanda ci ha pensato l'Agenzia delle Entrate. In particolare, l'Agenzia delle Entrate ha risposto al seguente quesito posto alla posta di FiscoOggi: "Nel mio condominio stiamo realizzando uno degli interventi trainanti (cappotto termico) per il quale chiederemo il Superbonus 110%. Se nel mio appartamento sostituisco le finestre e gli infissi, posso usufruire della stessa agevolazione?".
La risposta al quesito è, chiaramente, affermativa ma per poter richiedere il bonus 110% il Fisco ha ricordato che è necessario che:
– la sostituzione delle finestre avvenga congiuntamente all’intervento trainante effettuato dal condominio;
si possa certificare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio;
– le finestre, comprensive di infissi, possiedano le caratteristiche di trasmittanza termica indicate nel decreto interministeriale del 6 agosto 2020 (decreto requisiti) – Allegato E.
Superbonus 110% e interventi trainati: il requisito temporale
In riferimento al primo punto, più volte l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la condizione risulta soddisfatta se “le date delle spese sostenute per gli interventi trainati sono ricomprese nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti”, come previsto dall’articolo 2, comma 5, del citato decreto interministeriale del 6 agosto 2020.
In conclusione, secondo l'Agenzia delle Entrate, per usufruire del Superbonus le spese per la sostituzione delle finestre (interventi trainati) devono essere sostenute, oltre che nel periodo di vigenza dell’agevolazione, nell’intervallo di tempo compreso tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti del condominio. Fonte lavoripubblici.it