Modica – Revocare atto che modifica zona artigiale. A chiederlo è Vito D'Antona di Sinistra Italiana. D'Antona in una lunga nota spiega le ragioni del suo intervento. Si trasmette copia della deliberazione n. 31 del 25 giugno 2020 con la quale il Consiglio Comunale di Modica, a maggioranza, su proposta dell’Amministrazione Comunale, ha approvato una modifica all’art. 14 del Regolamento per la concessione, la cessione e la gestione delle aree per insediamenti produttivi artigianali di contrada Michelica a Modica. Come si evince dalla lettura di tale provvedimento il Consiglio Comunale ha integrato il citato art. 14 con il seguente comma: ”Nell’ambito dei locali di esposizione di cui al primo comma, anche in spazi appositamente allestiti, aventi le dimensioni necessarie per lo scopo, non superiori al 25% della superficie utile dell’intero insediamento, l’artigiano potrà effettuare vendita e promozione della propria attività purché quanto commercializzato provenga dalla propria produzione o sia ad essa complementare o utile alla promozione del prodotto principale”.
Per meglio chiarire la modifica, nella stessa delibera vengono riportati i seguenti esempi sulla tipologia di prodotti che possono essere venduti sul posto: “se lo stabilimento produce maniglie dovrebbe essere possibile promuovere e vendere le stesse maniglie e prodotti che le utilizzano, come ad esempio porte; se lo stabilimento produce componenti elettronici, dovrebbe essere possibile esporre e vendere anche prodotti finiti che le utilizzano; se produce salumi, dovrebbe essere possibile vendere panini al salame”, “se produce bevande dovrebbe essere possibile vendere prodotti da accompagnare con le stesse bibite”. In pratica, dalla lettura del testo, espresso ed approvato in modo eccessivamente generico e senza alcuna altra indispensabile specificazione di dettaglio, si potrebbe supporre una eccessiva discrezionalità, apparentemente incompatibile con una norma urbanistica.
Si può, per tale impostazione, pensare che nella zona artigianale, a seguito dell’approvata modifica, potrà essere possibile la vendita di televisori, telefonini, apparecchi elettronici, avviare paninerie, vendere alimentari e consentire la ristorazione sul posto o da asporto, prodotti ed attività in sostanza che non derivano dalle lavorazioni artigianali?Riteniamo che in questo modo si possa snaturare la finalità della zona artigianale, che secondo l’art. 78 della Legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, come successivamente modificato ed integrato dall’art. 61 della Legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, deve essere destinata unicamente “all’esigenza di insediamenti di attività artigiane non compatibili con il tessuto urbanistico e sono localizzate in modo da ridurre i fenomeni di pendolarismo”.
Infine, si ritiene che la modifica al regolamento, come approvata dal Consiglio Comunale di Modica, oltre che un intervento sul regolamento, con carattere quindi amministrativo, potrebbe invece assumere la forma di variante al piano regolatore, e quindi formalmente e sostanzialmente in netto ed evidente contrasto con le norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale della città di Modica, laddove si dispone che la zona artigianale è destinata unicamente “alle attività industriali e artigianali”, escludendo ogni e qualsiasi forma di commercializzazione di prodotti estranei all’attività delle imprese artigiane insediate. Se così fosse è evidente che la competenza non sarebbe del Consiglio Comunale ma si trasferirebbe all’Assessorato Regionale. Per quanto sopra esposto, si invitano le SS. LL., nell’ambito delle rispettive competenze, ad effettuare una attenta verifica della citata deliberazione n. 31 del 25 giugno 2020 e un eventuale intervento per il suo annullamento.