Roma – L’inps con una nota pubblicata lo scorso 11 settembre spiega come fare la domanda per ricevere una nuova mensilità del Reddito di emergenza. La misura prevista dall’articolo 82 del decreto Rilancio, ovvero il numero 34 del 19 maggio 2020, è stata riconfermata per un’ulteriore mensilità dal decreto Agosto, nell’articolo 23 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104. Le domande per la nuova mensilità devono essere presentate tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2020. Il documento di prassi dell’INPS si articola come segue: Il Reddito di emergenza (di seguito Rem), istituito con il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è una misura straordinaria disostegno al reddito introdotta per supportare i nuclei familiari in condizioni di difficoltà economica causata dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, in possesso dei requisiti di residenza, economici, patrimoniali e reddituali indicati all’articolo 82 del decreto stesso.
L’articolo 23 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, ha previsto, fermo restando quanto già eventualmente erogato ai sensi dell’articolo 82 del citato decreto-legge n. 34/2020 il riconoscimento, a domanda, di una ulteriore mensilità di Rem che verrà erogata ai nuclei familiari – in possesso dei requisiti di legge – che presenteranno nuova domanda, indipendentemente dall’avere già richiesto, ed eventualmente ottenuto, il beneficio previsto dall’articolo 82 del decreto-legge n. 34/2020. Con la presente circolare, il cui contenuto è stato condiviso con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si illustrano i nuovi aspetti normativi della misura, con particolare riferimento a modi e tempi della richiesta, nonché requisiti per l’accesso e rapporti con altre prestazioni ed altri redditi. Resta fermo, per quanto non previsto dalla presente circolare, quanto illustrato con la circolare n. 69 del 3 giugno 2020.
Termini e modalità di presentazione delle domande di Rem: il Reddito di emergenza può essere richiesto all’Inps, esclusivamente online, a partire dal 15 settembre 2020 ed entro il termine perentorio del 15 ottobre 2020, presentando domanda attraverso i seguenti canali: il sito internet dell’Inps (www.inps.it), autenticandosi con PIN, SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica; gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152; i centri di assistenza fiscale di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa stipula di una apposita convenzione con l’Inps.
La domanda è presentata da uno dei componenti del nucleo familiare, individuato come il richiedente il beneficio, in nome e per conto di tutto il nucleo familiare, definito ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159. Quali sono i requisiti per fare la domanda di una nuova mensilità del Reddito di emergenza? I requisiti di residenza ovvero il richiedente il Rem deve essere residente in Italia al momento della presentazione della domanda. La norma non prevede una durata minima di permanenza e i requisiti economici ovvero le attestazioni ISEE con indicatori ordinario e corrente. Si precisa che non è valida, ai fini della richiesta del presente beneficio, l’attestazione ISEE riferita al nucleo ristretto. Tanto premesso, il nucleo familiare deve essere in possesso dei seguenti requisiti economici. Un valore del reddito familiare, nel mese di maggio 2020, inferiore alla soglia corrispondente all’ammontare del beneficio. Il reddito familiare è determinato, secondo il principio di cassa, considerando tutte le componenti di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159/2013 ed è riferito al mese di maggio 2020.Per il mese di maggio 2020, la soglia del reddito familiare per il diritto al beneficio è determinata moltiplicando 400 euro per il valore della scala di equivalenza pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare e incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di 18 anni e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne (articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26). Si ricorda che tale scala di equivalenza, in parziale modifica della normativa che disciplina il Reddito di cittadinanza, può raggiungere la soglia massima di 2, elevabile fino a 2,1 solo nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE.
I requisiti di compatibilità. Per quanto concerne il regime delle incompatibilità, stante il rinvio del comma 4 dell’articolo 23 in commento alla normativa previgente, rileva quanto già sancito dall’articolo 82 del decreto-legge n. 34/2020. Pertanto, la misura non è compatibile, nelle modalità e nei limiti di seguito descritti: con le indennità COVID-19 di cui al seguente punto A); con le prestazioni pensionistiche di cui al seguente punto B); con i redditi da lavoro dipendente, nei limiti precisati nel seguente punto C); con il Reddito e la Pensione di cittadinanza (RdC/PdC) di cui al seguente punto D). Il Reddito di emergenza si configura come misura residuale rispetto alle altre misure COVID-19 e viene erogato: in presenza di tutti i requisiti di legge – esclusivamente se nessuno dei membri del nucleo richiedente abbia già usufruito delle altre indennità emergenziali.
Nel dettaglio, già la previgente normativa sancisce la non compatibilità del Reddito di emergenza con la presenza, nel nucleo familiare, di componenti che percepiscono o abbiano comunque percepito una delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto legge n. 18/2020, e successive modificazioni, ovvero una delle indennità disciplinate in attuazione dell’articolo 44 del medesimo decreto-legge o di una delle indennità di cui agli articoli 84, 85 e 98 del decreto-legge n. 34/2020. In applicazione della stessa ratio legis, il decreto-legge n. 104/2020 prevede che l’ulteriore quota di Rem non sia altresì compatibile con la presenza, nel nucleo familiare, di componenti che percepiscono o abbiano comunque percepito una delle indennità previste agli articoli 10 e 12 del medesimo decreto-legge.
Su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, per identità di ratio, il beneficio in commento è inoltre incompatibile con l’indennità prevista dall’articolo 9 del decreto-legge n. 104/2020. L’incompatibilità, pertanto, riguarda le indennità erogate ai lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 appartenenti alle seguenti categorie: lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO; liberi professionisti titolari di partita IVA, iscritti alla Gestione separata; lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata; lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, anche somministrati; lavoratori settore agricolo; lavoratori dello spettacolo; lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali; lavoratori intermittenti; lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; incaricati alle vendite a domicilio; lavoratori domestici; lavoratori marittimi; lavoratori dello sport.