Ragusa – E’ una vicenda squisitamente giuridica quella su cui è intervenuto il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ragusa in merito a società private operanti nel settore del contenzioso risarcitorio in materia di infortunistica stradale, sul lavoro e da C.d. malasanità, ed ha depositato una denuncia – querela avanti la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa per la verifica della sussistenza del reato di esercizio abusivo della professione.
Trattandosi di materia, dicevamo, squisitamente giuridica, ecco quanto spiega il presidente dell’ordine degli Avvocati di Ragusa Emanuela Tumino “l’Ordine degli Avvocati di Ragusa comunica che ha depositato una denuncia – querela avanti la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa nei confronti dei legali rappresentanti di una società privata e di un agente locale operanti rispettivamente su scala nazionale e provinciale nel settore del contenzioso risarcitorio in materia di infortunistica stradale, sul lavoro e da C.d. malasanità, per la verifica della sussistenza del reato di esercizio abusivo della professione. Come è noto l’Ordine Forense Circondariale, costituito presso ciascun Tribunale d’Italia, ai sensi della legge professionale n.247/2012, rubricata “Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense”, costituisce l’unica rappresentanza istituzionale degli Avvocati sul territorio. L’Ordine Forense Circondariale, ai sensi dell’art. 29 della legge professionale, tra gli altri compiti, provvede alla tenuta degli albi, vigila sulla condotta degli iscritti, esegue il controllo dell’esercizio professionale, tutela il decoro e l’indipendenza degli iscritti, si occupa della loro formazione e del loro aggiornamento per assicurare ai cittadini, che loro si rivolgono, avvocati competenti, qualificati e deontologicamente corretti.
Infatti l’esercizio dell’attività di avvocato è caratterizzato da autonomia e indipendenza del rapporto professionale, e deve essere esercitato “con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale della difesa e rispettando i princìpi della corretta e leale concorrenza” (art. 3 comma 2 della legge n.247/2012). La stampa, in tutte le sue declinazioni tradizionali della carta stampata, delle emittenti radiotelevisive, e delle testate online, si occupa, e non soltanto nelle apposite sezioni della cronaca giudiziaria, di informare l’opinione pubblica circa fatti politici, di cronaca, e di costume che sfociano molto spesso in indagini giudiziarie e nei processi, prevalentemente penali, in tal modo esercitando una funzione fondamentale per la democrazia, perché connessa alla corretta informazione dei cittadini e dell’opinione pubblica. E’ noto che gli Ordini Professionali degli Avvocati e dei Giornalisti sono entrambi massimamente impegnati sul fronte della verità, correttezza, genuinità, e trasparenza della informazione che riguarda le indagini e i processi che si celebrano nei palazzi di giustizia (unico luogo deputato all’accertamento dei fatti processuali), per rispettivi specifici interessi e prerogative istituzionali, e per una deontologia che, per certi versi, è anche comune.
L’Ordine Forense di Ragusa, ormai da qualche anno, ha accertato più volte che in diverse testate giornalistiche del nostro territorio, specie online, viene dato spazio, con un’enfasi e una terminologia che contrasta decisamente con la natura della professione forense, e che viola palesemente i valori di cui all’art. 3 2 A comma della legge professionale, a particolari fatti di cronaca. Si tratta per lo più di gravi sinistri stradali o di gravi fatti di presunta responsabilità professionale per colpa medica, cui consegue quasi sempre il decesso di almeno una vittima. In tali servizi, molto spesso oggetto di mera traslazione di comunicati stampa di società di capitali operanti nel settore, inviati a solo scopo promozionale, vengono indicati, quali difensori e non meglio individuati consulenti delle vittime e delle loro famiglie, soggetti non abilitati alla difesa nei procedimenti e nei processi, ed estranei alle figure tipiche, anche societarie o associate, della legge professionale, che tuttavia sono definiti altresì quali strenui, efficaci e risolutivi difensori delle stesse vittime e dei loro familiari, in grado di garantire rapidamente risultati ed esiti favorevoli.
L’Ordine Forense non pretende di esercitare al di fuori del proprio ambito istituzionale il controllo deontologico di altre categorie di professionisti e lavoratori, e di demandare agli organi di stampa la prevenzione, l’accertamento o la repressione delle violazioni di cui all’art. 348 del codice penale, che riguarda l’esercizio abusivo di una professione. Tuttavia invita i medesimi organi di stampa in indirizzo al controllo e alla doverosa verifica dei soggetti incaricati della difesa delle vittime, dei loro familiari e di quanti più genericamente si rivolgono all’autorità giudiziaria per la tutela dei loro diritti, confidando che negli articoli di stampa del nostro territorio provinciale venga dato spazio agli operatori del processo (giudici, pubblici ministeri, avvocati) solo quando è necessario ai fini della comprensione e della verità dei fatti, della correttezza, della pertinenza e della continenza della notizia e della informazione in genere”. (da.di.)