Nuove date di scadenza per pagare le rate del 2020 di rottamazione ter e saldo e stralcio. Lo specifica l’Agenzia delle entrate-Riscossione che ha pubblicato online le Faq sulla legge di conversione del Sostegni-ter. In base alle modifiche introdotte dal Parlamento, si possono infatti mantenere i benefici se il versamento delle rate viene effettuato entro il 30 aprile per le rate originariamente in scadenza nel 2020, entro il 31 luglio per quelle del 2021 ed entro il 30 novembre per quelle del 2022. Considerando però i 5 giorni di tolleranza e i giorni festivi, il termine del 30 aprile slitta al 9 maggio.
La notizia viene confermata con un comunicato stampa del 29 marzo con la quale l’Agenzia della Riscossione informa che sono state pubblicate le FAQ con le risposte alle domande più frequenti rispetto al nuovo calendario delle scadenze previsto dal Decreto Sostegni ter convertito in Legge n 25 pubblicata in GU n 73 del 28 marzo, per ciò che riguarda la Rottamazione-ter e il Saldo e stralcio.
Il comunicato specifica e riepiloga che il provvedimento ha definito il nuovo calendario per le scadenze delle cartelle, per andare incontro ai contribuenti che non sono riusciti a pagare le rate 2020 e 2021 entro il termine del 9 dicembre scorso.
Lo stesso provvedimento ha inoltre fissato un nuovo termine per considerare tempestivo il versamento anche delle rate in scadenza nell’anno 2022.
In particolare, la legge prevede la possibilità di mantenere i benefici delle definizioni agevolate se il versamento delle rate originariamente previste negli anni 2020 e 2021, nonché quelle in scadenza nel 2022, viene effettuato entro le seguenti date:
30 aprile 2022 per le rate di “Rottamazione-ter” e “Saldo e stralcio” originariamente in scadenza nel 2020;
31 luglio 2022 per le rate di “Rottamazione-ter” e “Saldo e stralcio” originariamente in scadenza nel 2021;
30 novembre per le rate di “Rottamazione-ter” previste nel 2022.
Viene specificato che per ogni scadenza è possibile effettuare il pagamento avvalendosi anche di ulteriori 5 giorni di tolleranza concessi dalla legge, pertanto per il termine del 30 aprile, in considerazione anche dei giorni festivi, saranno validi i pagamenti effettuati entro il 9 maggio.
In caso di versamenti oltre i termini previsti o per importi parziali, verranno meno i benefici della misura agevolata e i pagamenti già effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.
La legge n. 25/2022 ha inoltre stabilito l’estinzione delle procedure esecutive eventualmente avviate in seguito al mancato, parziale o ritardato pagamento, entro il 9 dicembre 2021, delle rate in scadenza negli anni 2020 e 2021.