Un bonus 150 euro in arrivo a novembre per i lavoratori dipendenti. Si tratta di un’indennità una tantum prevista dal Decreto Aiuti ter. A darne notizia è una circolare Inps.
L’Istituto, con la circolare INPS 17 ottobre 2022, n. 116, illustra le istruzioni applicative in materia di indennità una tantum per i lavoratori dipendenti, prevista dal decreto Aiuti ter (articolo 18, decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144).
In particolare, il decreto, all’articolo 18, prevede che sia riconosciuta in via automatica, tramite i datori di lavoro, nella retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di 150 euro ai lavoratori dipendenti, con esclusione lavoratori domestici, non titolari dei trattamenti di cui all’articolo 19 della stessa norma. L’indennità spetta nella misura di 150 euro, anche nel caso di lavoratore con contratto a tempo parziale.
Nella circolare sono precisati i requisiti retributivi del lavoratore e le esposizioni nella apposita sezione del flusso UniEmens dei dati relativi al conguaglio dell’indennità.
Bonus 150 euro: a chi spetta
Tale indennità una tantum di 150 euro è riconosciuta in via automatica, in misura fissa, previa acquisizione – da parte del datore di lavoro – di una dichiarazione resa dal lavoratore con la quale lo stesso dichiari, ricorrendone le circostanze, “di non essere titolare delle prestazioni di cui all’articolo 19, commi 1 e 16” del decreto-legge n. 144/2022. Si tratta delle prestazioni per le quali è l’INPS a erogare direttamente l’indennità una tantum di 150 euro.
Si evidenzia, inoltre, che il comma 3 dell’articolo 18 in commento prevede che: “L’indennità una tantum […] spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro”.
Pertanto, il lavoratore titolare di più rapporti di lavoro dovrà presentare la dichiarazione di cui all’articolo 18 del decreto-legge n. 144/2022, al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento dell’indennità.
L’indennità spetta nella misura di 150 euro, anche nel caso di lavoratore con contratto a tempo parziale.
Nell’ipotesi in cui dovesse risultare, per il medesimo lavoratore dipendente, che più datori di lavoro abbiano compensato attraverso denuncia UniEmens la predetta indennità di 150 euro, l’Istituto comunicherà a ciascun datore di lavoro interessato la quota parte dell’indebita compensazione effettuata, per la restituzione all’Istituto e il recupero verso il dipendente, secondo le istruzioni che verranno fornite con successivo messaggio.
Si precisa, al riguardo, che l’importo indebitamente riconosciuto al lavoratore, ai fini del recupero, sarà suddiviso in parti uguali tra i diversi datori di lavoro che avranno conguagliato la predetta indennità, per il medesimo lavoratore, e che, conseguentemente, saranno tenuti alla restituzione.
Si osserva, infine, che l’articolo 19 del decreto-legge n. 144/2022, ai commi 13 e 14, prevede che l’INPS, a domanda, erogherà l’indennità una tantum “ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che, nel 2021, hanno svolto la prestazione per almeno 50 giornate” e ai “lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021, hanno almeno 50 contributi giornalieri versati” e che hanno avuto un “reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l’anno 2021”.
A tale proposito, si rileva che quanto previsto dal menzionato articolo 19, relativamente al pagamento diretto da parte di INPS, non riguarda la generalità dei lavoratori stagionali, a tempo determinato, intermittenti e iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (FPLS), bensì solo coloro i quali abbiano avuto determinati requisiti nel 2021.
Pertanto, con la retribuzione di novembre 2022, come sopra individuata, i datori di lavoro dovranno, in automatico, pagare l’indennità anche ai lavoratori stagionali, a tempo determinato (esclusi gli operai agricoli), intermittenti e iscritti al FPLS, laddove in forza nel mese di novembre del corrente anno, indipendentemente dalla verifica e dalla sussistenza dei requisiti di cui ai predetti commi 13 e 14 dell’articolo 19.
Bonus 150 euro a novembre: requisiti e domanda
Il pagamento da parte dell’INPS, infatti, sarà residuale, a domanda, secondo i requisiti già indicati e specificati dalla norma, laddove tali lavoratori non abbiano già percepito l’indennità nel mese di novembre 2022, ove spettante.
L’erogazione dell’indennità una tantum da parte dei datori di lavoro, nei differenti casi sopra precisati, come anticipato, genererà un credito che il datore di lavoro potrà compensare in sede di denuncia contributiva mensile, ai sensi dell’articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.