L’Ente bilaterale del terziario di Ragusa comunica alle imprese e ai lavoratori del comparto dell’area iblea che l’Agenzia delle Entrate, con circolare del 4 novembre 2022, ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’articolo 12 del D.L. n. 115/2022 (decreto “Aiuti-bis”), che ha stabilito, per l’anno d’imposta 2022, nuove regole per i fringe benefit che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, in deroga all’articolo 51, comma 3, del Tuir.
In particolare, il citato articolo 12 prevede che il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore dipendente, nonché le somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini Irpef, nel limite complessivo di 600 euro. “Pertanto, per il 2022 – è chiarito dal consiglio direttivo Ebt – è stata disposta una deroga al suddetto articolo 51, comma 3, del Tuir, che prevede, per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore, la non concorrenza al reddito imponibile dell’Irpef, nel limite di euro 258,234 nonché, in caso di superamento di quest’ultimo, l’inclusione nel reddito imponibile dell’intero ammontare e non solo della quota eccedente il medesimo limite.
La disposizione in esame si applica ai titolari di redditi di lavoro dipendente e di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, per i quali il reddito è determinato secondo le disposizioni contenute nell’articolo 51 del Tuir. I fringe benefit in esame possono essere corrisposti dal datore di lavoro anche ad personam. L’articolo 12 del decreto “Aiuti-bis” fissa un nuovo limite massimo di esenzione e amplia le tipologie di fringe benefit concessi al lavoratore, limitatamente al 2022”. Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli uffici dell’Ebt Ragusa in via Roma 212 al numero telefonico 0932.622522.