La nuova rottamazione quater della cartelle esattoriali e la nuova pace fiscale non sarà per tutti. Secondo alcune nuove regole previste nella Legge di Bilancio 2023 alcuni soggetti sono stati esclusi dalla nuova rottamazione, vediamo quali. I commi da 231 a 252, dell’art. 1, della Legge numero 197/2022 (Legge di Bilancio 2023), sono dedicati alla nuova edizione della cd. rottamazione dei carichi a ruolo, che investe i debiti contenuti nei ruoli affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti misure agevolative di cui si è determinata l’inefficacia.
Analizzato sinteticamente il quadro normativo di riferimento, puntiamo l’attenzione sui carichi esclusi, che non possono usufruire dei vantaggi introdotti. I soggetti esclusi dalla rottamazione delle cartelle quater prevista dalla Legge di Bilancio 2023. Tregua fiscale ma non per tutti. I debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti versando la quota capitale e le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.
Non sono dovute:
- le somme affidate all’Agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973;
- ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’articolo 27, comma 1, del D. Lgs. n. 46/1999;
- e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell’art.17 del D.Lgs. n.112/1999.
- Il pagamento delle somme – in forza di quanto previsto dal comma 232, dell’art.1, della L.n.197/2022 – è effettuato in unica soluzione, entro il 31 luglio 2023, ovvero a rate (massimo 18 rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio 2023 e il 30 novembre 2023; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.
- In caso di pagamento rateale, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2023, gli interessi al tasso del 2%).
Legge di Bilancio 2023: pagare i debiti con rate
il debitore manifesta all’Agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione, rendendo, entro il 30 aprile 2023, apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso Agente pubblica sul proprio sito internet entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della norma; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto.
Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione:
a) alla data del 31 luglio 2023 le dilazioni sospese a seguito della presentazione dell’istanza sono automaticamente revocate;
b) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.
Entro il 30 giugno 2023, l’Agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
Tale comunicazione è resa disponibile ai debitori anche nell’area riservata del sito internet dell’agente della riscossione.
Rottamazione quater 2023: gli esclusi e debiti non rientranti
Il comma 246, dell’art.1, della Legge numero 197/2022, esclude dalla definizione – così come per il mini stralcio – i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:
- a) le risorse proprie tradizionali previste dall’art.2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio del 14 dicembre 2020, e l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;
- b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;
- c) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
- d) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- e) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.
In attesa delle prime indicazioni di prassi, al fine di individuare in maniera puntuale ciò che è escluso dalla definizione, soccorre quanto indicato nella circolare n. 2/E/2017 – che ha fornito istruzioni in ordine alla definizione agevolata di cui all’art. 6, del D.L. numero 193/2016, convertito, con modificazioni, dalla Legge numero 225 del 1° dicembre 2016, in relazione ai carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 2000 al 2016:
- “sebbene non espressamente annoverati tra i carichi esclusi, devono ritenersi tali anche i carichi emessi per il recupero di crediti tributari sorti in uno Stato membro dell’Unione Europea, in uno Stato estero aderente alla Convenzione OCSE/CoE o in uno Stato estero con cui l’Italia ha stipulato una convenzione bilaterale in materia di assistenza alla riscossione. Tali somme, infatti, debbono ritenersi comunque non definibili in quanto non rientrano nella disponibilità dello Stato italiano, analogamente alle risorse proprie tradizionali dell’Unione Europea espressamente menzionate”.
- Inoltre, al fine di individuare le sanzioni amministrative non tributarie – comprese ovviamente in carichi affidati dagli Uffici dell’Agenzia delle entrate – escluse dalla definizione, la circolare numero 2/E/2017, dopo aver operato preliminarmente una breve disamina in ordine alle modifiche normative e agli interventi giurisdizionali aventi ad oggetto le sanzioni in esame che si sono succeduti nel tempo, richiama quanto era stato già chiarito con la circolare numero 25/E/2002, secondo cui
- “l’attribuzione alla giurisdizione tributaria delle sanzioni amministrative, non strettamente correlate alle violazioni di norme disciplinanti il rapporto tributario, non conferisce a dette sanzioni natura di violazioni tributarie”-
In sostanza, non sono definibili le sanzioni amministrative che non appartengono alla giurisdizione tributaria come circoscritta dalla Corte Costituzionale (si veda l’ordinanza numero 34/2006). Ai fini della loro concreta individuazione per le Entrate si può fare riferimento alle avvertenze sulla tutela giurisdizionale recate dai provvedimenti amministrativi sanzionatori come adeguate a seguito della predetta sentenza della Corte costituzionale.
A titolo esemplificativo, secondo quanto affermato dalle entrate nella circolare numero 2/E/2017, rientrano fra le sanzioni pecuniarie amministrative non tributarie:
- le sanzioni ai sensi dei commi 3 e 5 dell’art. 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, relative all’impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato (cfr. circolare n.35/E/2007, nonché sentenza Corte costituzionale 14 maggio 2008, n. 130);
- le sanzioni nei confronti dei soggetti pubblici o privati che abbiano irregolarmente conferito incarichi a dipendenti pubblici (la circolare n.25/E/2002, punto 3, ha chiarito che “tali sanzioni non derivano da una pretesa impositiva e non hanno connessione con obblighi tributari”).
Con riferimento alle sanzioni irrogate ai soggetti abilitati a prestare assistenza fiscale nonché agli intermediari incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, di cui agli artt. 7-bis e 39 del DE.Lgs.n.241/97, i commi 33 e 34 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, numero 296 (legge finanziaria 2007) ne hanno disposto la natura di sanzioni amministrative tributarie.