Ha preso il via la rottamazione della cartelle 2023 e la nuova pace fiscale per i contribuenti che hanno debiti con il fisco. Sul portale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione è possibile chiedere la rottamazione delle cartelle con i debiti sopra i mille euro affidati in riscossione dal 1°gennaio 2000 al 30 giugno 2022, compresi quelli relativi a precedenti tranche di rottamazione decadute per non aver pagato la rata. La possibilità si estende anche a chi ha una rottamazione in corso d’opera. I contribuenti che hanno deciso di regolare i propri conti potranno diluire il pagamento fino a un massimo di 18 rate, su cinque anni. Le prime due rate, di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute, vanno comunque versate entro i prossimi 31 luglio e 30 novembre.
Le restanti rate, ripartite nei successivi quattro anni, andranno saldate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. In caso di pagamento rateale saranno dovuti dal 1° agosto 2023 interessi al tasso del 2% annuo. La procedura da seguire è spiegata passo per passo sempre sul sito del Fisco, a partire dalla data di scadenza per presentare in via telematica richiesta di rottamazione: 30 aprile 2023. La Legge di Bilancio 2023 permette di versare solamente l’importo del debito residuo, senza dover quindi pagare sanzioni, interessi di mora e l’aggio. Anche le multe stradali potranno essere estinte senza pagare gli interessi e l’aggio. Da versare invece le spese a titolo di rimborso per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica.
Chi farà domanda di definizione agevolata dei propri debiti, riceverà entro il prossimo 30 giugno 2023 la comunicazione con l’esito della richiesta, l’ammontare delle somme dovute e i bollettini di pagamento (in base al piano scelto, a rate o in un’unica soluzione). L’ente della Riscossione ha anche fatto chiarezza su alcune delle domande più frequenti dei contribuenti, pubblicando alcune Faq sulla definizione agevolata. Si spiega che gli interessati possono presentare richiesta di adesione attraverso l’apposito servizio online, a cui si accede attraverso l’area pubblica del sito dell’Agenzia delle Entrate. Entrando nella sezione “Definizione agevolata”, si trova il modulo da compilare inserendo i dati richiesti, come i numeri identificativi delle cartelle/avvisi che si vogliono includere nella domanda di adesione. Va specificato il numero delle rate in cui si intende suddividere l’importo dovuto e il domicilio al quale verrà inviata entro il mese di giugno la comunicazione delle somme dovute.
Bisogna indicare un indirizzo e-mail a cui recapitare la ricevuta di presentazione della domanda e allegare la documentazione di riconoscimento. Dopo aver confermato l’invio della richiesta, il contribuente riceverà una prima e-mail all’indirizzo indicato, con un link da convalidare entro le successive 72 ore. Passati tre giorni, l’indirizzo non sarà più valido: la richiesta sarà automaticamente annullata. Non rientrano nell’ambito della rottamazione i carichi relativi alle risorse proprie dell’Unione Europea e all’Iva riscossa all’importazione, i recuperi degli aiuti di Stato, i crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti e multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.
Discorso a parte per i carichi delle Casse e degli Enti previdenziali di diritto privato. La Manovra prevede che tali somme possano rientrare nella definizione agevolata solamente dopo apposita delibera degli enti creditori coinvolti, pubblicata entro il 31 gennaio 2023 sul proprio sito internet e comunicata, entro la stessa data, all’Agenzia delle Entrate tramite posta elettronica certificata.