Prorogata al 7 marzo la scadenza del 28 febbraio della rata della rottamazione ter per coloro che hanno rispettato la maxi scadenza del 14 dicembre 2021. Lo si legge sul sito istituzionale agenzia delle Entrate-Riscossione (Ader). I debitori che sono riusciti a rispettare il termine prorogato al 14 dicembre scorso, riferito alle rate di rottamazione originariamente in scadenza nel 2020 e nel 2021, devono ora far fronte alla prossima scadenza di fine mese. Considerati i 5 giorni di ritardo tollerati, si giunge pertanto al 7 marzo (primo giorno lavorativo successivo al 5 marzo).
Rottamazione ter: rischi per i ritardi
Si ricorda che in caso di omissione, totale o parziale, o di ritardo superiore a 5 giorni nel pagamento anche di una sola rata della definizione agevolata si incorre in una pluralità di conseguenze negative. In primo luogo, si ripristina il debito originario, comprensivo di sanzioni e interessi di mora, al netto ovviamente dell’importo versato in pendenza della rottamazione. Inoltre, si perde il diritto alla dilazione del debito residuo che può pertanto legittimare l’immediata ripresa delle azioni esecutive dell’agente della riscossione. A tal proposito, con l’articolo 68, comma 3-bis, Dl 18/2020 è stato eccezionalmente disposto che i soggetti decaduti dalla rottamazione ter nonché da una qualsiasi delle precedenti edizioni di tale definizione agevolata possono richiedere una nuova dilazione del debito residuo. Tale facoltà – peraltro esercitabile senza limiti di tempo – è tuttavia ammessa a condizione che la decadenza dalla sanatoria si sia già verificata al 31 dicembre 2019. Nell’ipotesi di decadenza intervenuta successivamente a tale data tornano invece applicabili le regole ordinarie che, al contrario, non ammettono alcuna possibilità di rateazione del debito rimanente.
Rottamazione ter: come pagare le cartelle
Essendo decorso oltre un anno dalla notifica della cartella di pagamento, i pignoramenti dovranno essere preceduti dalla notifica di una intimazione a versare le somme dovute entro il termine di 5 giorni, in base all’articolo 50 del Dpr 602/1973. Non occorre alcuna intimazione, invece, per notificare il preavviso di fermo dei veicoli e il preavviso di ipoteca. Agenzia delle Entrate-Riscossione ricorda inoltre che le successive scadenze del 2022 cadono alla fine dei mesi di maggio, luglio e novembre. Infine, consultando la sezione dedicata del sito di Ader, è possibile verificare lo stralcio dal debito complessivo da versare dei carichi affidati fino al 31 dicembre 2010, di importo residuo non superiore a 5mila euro, azzerati in base all’articolo 4 del Dl 41/2021.