Cassa integrazione ordinaria per i settori edili, lapidei ed agricoli per far fronte all’emergenza sul lavoro dovuta al caldo estremo. E’ stato confermato nella seduta del Consiglio dei Ministri del 26 luglio con l’approvazione del decreto legge che consente ai datori di lavoro dei settori maggiormente esposti alle emergenze climatiche di chiedere la CIGO e la CISOA anche ad ore e, soprattutto, sottrae questi periodi dal computo del massimale previsto dal D.Lgs. n. 148/2015, rispettivamente di 52 settimane nel biennio mobile per la CIG ordinaria e 90 giorni nell’anno solare per l’agricoltura. Fino alla fine del 2023 i settori edili, lapidei ed agricoli avranno a disposizione periodi aggiuntivi di cassa integrazione ordinaria per affrontare le avversità atmosferiche.
Decreto per cassa integrazione per caldo
Il decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 26 luglio stanzia 10 milioni di euro di cui 8,6 per l’edilizia ed 1,4 per la CISOA in agricoltura. I fondi potranno essere utilizzati fino alla fine del 2023 dai settori edili, lapidei ed agricoli che avranno a disposizione periodi aggiuntivi di cassa integrazione ordinaria per affrontare le avversità atmosferiche.
L’intervento rientra fra le misure preannunciate dal Ministro del Lavoro a margine del tavolo tecnico al quale hanno preso parte il ministro della Salute Schillaci e rappresentati INL, INPS, INAIL, ANCI, UPI, Conferenza delle Regioni, associazioni datoriali e sindacati, per fronteggiare l’emergenza caldo che in questi giorni ha creato molte difficoltà, soprattutto nelle regioni del Mezzogiorno.
Cosa prevede il decreto legge per l’emergenza caldo al lavoro
Il decreto legge, recante “Misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica, di rafforzamento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché di termini di versamento del contributo di solidarietà temporaneo” consente ai datori di lavoro dei settori maggiormente esposti alle emergenze climatiche di chiedere la CIGO e la CISOA anche ad ore e, soprattutto, sottrae questi periodi dal computo del massimale previsto dal D.Lgs. n. 148/2015 rispettivamente di 52 settimane nel biennio mobile per la CIG ordinaria e 90 giorni nell’anno solare per l’agricoltura.
Peraltro, già con il messaggio n. 2729 di alcuni giorni fa l’INPS ha ricordato che la causale “eventi meteo” può essere invocata dal datore di lavoro anche in caso temperature elevate e che sono considerate tali quelle superiori a 35 gradi. Pur tuttavia, ha precisato l’Istituto, l’integrazione salariale può essere richiesta anche per una temperatura sotto i 35 gradi se si lavora sotto il sole o se l’umidità dell’aria aumenta il valore del caldo percepito. Ciò “in considerazione dell’eccezionale ondata di calore e dell’incidenza che tali condizioni climatiche possono determinare sulle attività lavorative e sull’eventuale sospensione o riduzione delle stesse con riconoscimento del trattamento di integrazione salariale”. Trattandosi di una normale richiesta di cassa integrazione ordinaria la stessa soggiace quindi alle normali procedure ed alle regole previste, pertanto va ad incidere sui periodi massimi di utilizzo previsti.
Il decreto legge, adottato dal Governo, interviene proprio per evitare che l’eccezionalità della motivazione vada a ridurre le normali possibilità di fruire nel tempo della CIGO. Nel contempo permette una fruizione oraria che coniughi l’intervento della cassa integrazione con una diversa rimodulazione dell’orario che il datore di lavoro intenda adottare, con particolare attenzione al settore agricolo e all’edilizia con tutte le sue articolazioni. L’esclusione dal computo del massimale andrebbe a favorire specifici accordi di rimodulazione orari o riorganizzazione del lavoro. Pur tuttavia, la CISOA ad ore protegge i soli lavoratori a tempo indeterminato, restano esclusi gli stagionali, così come la previsione settoriale lascia fuori lavoratori particolarmente esposti come i riders.
Protocollo e linee guida per i datori di lavoro
Il decreto legge dispone anche che i Ministeri del Lavoro e delle Politiche sociali e della Salute favoriscano la sottoscrizione di intese tra organizzazioni datoriali e sindacali per l’adozione di linee-guida e procedure concordate ai fini dell’attuazione delle previsioni del D.Lgs. n. 81/2008, potendo recepire dette intese con proprio decreto.
Un’altra azione intesa ad aiutare le aziende a meglio organizzarsi per fronteggiare l’emergenza caldo e che è stata in tal senso presentata ai Sindacati per le loro osservazioni ed integrazioni è rappresentata dalla bozza di “Protocollo condiviso per l’adozione delle misure di contenimento dei rischi da esposizione ad alte temperature negli ambienti di lavoro”.
Valutazione del rischio da stress termico
Ad esso si affianca la specifica valutazione del rischio da stress termico. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la nota n. 5056 del 2023 sottolinea che il rischio da stress termico è oggetto di una specifica valutazione dei rischi, in particolare con riferimento al settore dell’edilizia. Anche L’INAIL ha reso disponibile sul proprio sito la “Guida informativa per la gestione del rischio caldo”, che contiene informative per i datori di lavoro in merito alle patologiche da calore e ai fattori che contribuiscono alla loro insorgenza nonché una sorta di decalogo dedicato alla prevenzione dei citati rischi.