Il bonus di 550 euro per lavoratori spetta in caso di part-time ciclico anche non verticale. A chiarire la questione è stata l’Inps nel messaggio n. 3977 del 10 novembre che il bonus di 550 euro spetta ai part-time di tipo ciclico, che rispettano i requisiti, indipendentemente dall’essere un part-time ciclico orizzontale o verticale. Questo va in deroga a quanto originariamente previsto dalla circolare Inps n. 115 dello scorso anno. A stabilire questa interpretazione è la legge.
L’articolo 18, comma 1, del decreto-legge n. 145/2023, attraverso l’interpretazione autentica dell’articolo 2-bis, comma 1, del decreto Aiuti, chiarisce che: “La disposizione di cui all’articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, nella parte in cui prevede il riconoscimento, per l’anno 2022, di un’indennità una tantum a favore dei lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell’anno 2021, si intende riferita ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un rapporto di lavoro a tempo parziale che prevede periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa”.
Attraverso la citata norma di interpretazione autentica, il legislatore ha, pertanto, chiarito che la previsione di cui all’articolo 2-bis del decreto Aiuti è da intendersi riferita ai titolari di tutti i rapporti di lavoro part-time, a prescindere dalla qualificazione formale degli stessi come verticali, misti o orizzontali, purché tali rapporti di lavoro siano caratterizzati da una sospensione ciclica dell’attività lavorativa di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiore a sette settimane e non superiore a venti settimane.