E’ fissata per domani, 30 novembre, la scadenza per i pagamenti delle cartelle della Rottamazione-quater. Domani, 30 novembre, è il termine previsto dalla legge per la sesta rata della Definizione agevolata delle cartelle. Il versamento, che riguarda i contribuenti in regola con le rate precedenti, deve essere effettuato utilizzando i moduli allegati alla Comunicazione delle somme dovute, anche disponibili in copia sul sito dell’Agenzia delle Entrate. La Rottamazione-quater dei carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, introdotta dalla Legge di Bilancio 2023, consente ai contribuenti di versare solo l’importo del debito residuo senza corrispondere le sanzioni, gli interessi, compresi quelli di mora, e l’aggio, mentre le multe stradali possono essere definite senza il pagamento degli interessi, comunque denominati, e dell’aggio.
Si ricorda che per ciascuna rata la legge concede 5 giorni di tolleranza rispetto al termine di pagamento previsto. Pertanto, per la scadenza del 30 novembre, anche in considerazione dei differimenti previsti nel caso di termini coincidenti con giorni festivi, saranno ritenuti tempestivi i pagamenti effettuati entro lunedì 9 dicembre 2024. In caso di mancato versamento, anche di una sola rata del piano, oppure qualora venga effettuato oltre il termine ultimo o per importi parziali, verranno meno i benefici della definizione agevolata e gli importi già corrisposti saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.
Rottamazione quater, la scadenza della sesta rata
Per mantenere i benefici della Definizione agevolata (“Rottamazione-quater” introdotta dalla Legge n. 197/2022), è necessario effettuare il versamento della sesta rata, entro il 30 novembre 2024.
In considerazione dei 5 giorni di tolleranza concessi dalla legge, e dei differimenti previsti nel caso di termini coincidenti con giorni festivi, saranno considerati tempestivi i pagamenti effettuati entro lunedì 9 dicembre 2024.
Le rate successive andranno saldate secondo le scadenze del proprio piano contenuto nella Comunicazione delle somme dovute.
In caso di mancato pagamento o se il pagamento avviene oltre il termine ultimo o per importi parziali, si perderanno i benefici della misura agevolativa e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.