Ragusa – Il Sindaco Peppe Cassì ha emanato in data odierna l’ordinanza sindacale n. 288/2000 ( allegata ) con la quale, facendo riferimento al DPCM 17 maggio 2020 e relativi allegati, all’Ordinanza contingibile ed urgente della Regione Siciliana n. 21 del 17 maggio 2020, in particolare gli artt. 10 e 23 della predetta ordinanza, alla circolare n.19 del 23 maggio 2020 della Protezione Civile Regionale con la quale si è proceduto a dettare chiarimenti in ordine all’ambito di applicazione dell’ordinanza n.21 del 17 maggio 2020, prevedendo con particolare riguardo la possibilità, espressamente riconosciuta dalla predetta circolare, dell’apertura domenicale e festivi degli esercizi commerciali in luoghi turistici e di culto, previa apposita ordinanza del sindaco, e nel contempo, riconoscendo ai titolari di panifici, pasticcerie e tabacchi la possibilità dell’apertura domenicale e festiva, ordina:
Con effetto immediato, e fino a disposizione contraria a Ragusa ed a Marina di Ragusa, l’apertura al pubblico nei giorni domenicali e festivi degli esercizi commerciali, con eccezione di supermercati e outlet, per i quali continua a valere l’obbligo di chiusura, fermo restando il rispetto degli obblighi di distanziamento interpersonale e di tutte le misure di prevenzione del contagio. Nella stessa ordinanza si precisa, altresì, che è stata riconosciuta ai titolari di panifici, pasticcerie e tabacchi la possibilità dell’apertura domenicale e festiva. Dare atto che la predetta facoltà viene riconosciuta anche agli Esercizi commerciali in luoghi di culto. Restano fatti salve le ulteriori fattispecie previste nell’Ordinanza contingibile ed urgente della Regione Siciliana n. 21 del 17 maggio 2020.
In detto provvedimento sindacale si avverte che nella circolare n. 19/2020 della Protezione Civile Regionale è stato evidenziato ulteriormente quanto segue: Uso mascherina: la mascherina è un dispositivo di protezione individuale e il suo uso è un segno di rispetto per le persone che ci circondano. Portarla sempre con sé, anche nei luoghi all’aperto, e indossarla quando non si può garantire una distanza interpersonale idonea a proteggere dal rischio del contagio, è un obbligo. Teatro: l’art.1, co.1 lett.m) del DPCM del 17 maggio 2020 prevede che “gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto restano sospesi fino al 14 giugno 2020.
Dal 15 giugno 2020, detti spettacoli sono svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori, con il numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli all’aperto e di 200 persone per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala”.