Roma, 11 mag. – Aiuti di Stato sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari, comprese le quote contributive e assistenziali, delle imprese, compresi i lavoratori autonomi, ed evitare i licenziamenti causa pandemia di Covid-19. E' quanto prevede l'art.65 della bozza del Dl Rilancio per proteggere l'occupazione. Gli aiuti, si legge, circoscritti a imprese in settori o Regioni o di determinate dimensioni particolarmente colpite dalla pandemia, prevedono l'erogazione di una sovvenzione per un periodo non superiore a 12 mesi a decorrere dalla domanda di aiuto, per i dipendenti che altrimenti sarebbero stati licenziati a condizione che il personale che ne beneficia continui a svolgere in modo continuativo l'attività lavorativa durante tutto il periodo per il quale è concesso l'aiuto.
Inoltre la sovvenzione mensile per il pagamento dei salari non deve superare l'80% della retribuzione mensile lorda (compresi i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro) del personale beneficiario. Gli aiuti disciplinati dalla norma non possono comunque "in alcun caso consistere nei trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015".