Roma – L’Ecobonus al 110% si può richiedere anche per le seconde Case? Si, ma non per tutte. E’ quanto si legge nel decreto di Rilancio che dovrebbe essere pubblicato a breve sulla Gazzetta Ufficiale. In un primo momento sembrava che le seconde case fossero escluse da tale agevolazione fiscale, ma nell’ultima bozza del decreto il Governo fa un piccolo passo indietro, includendo le seconde case che fanno parte di un condominio. Restano esclusi dalla possibilità di poter usufruire del bonus al 110% gli edifici unifamiliari, come le villette, che non siano prima casa mentre rientra nell’agevolazione, ad esempio, l’appartamento in un condominio al mare.
In particolare nell’ultima bozza del 19 maggio, all’articolo 119, si legge che il superbonus del 110% per interventi antisismici e di riqualificazione energetica si applica agli interventi effettuati: dai condomìni; dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari diverse da edifici unifamiliari non adibiti ad abitazione principale. Quindi in base all’ultima bozza del decreto l’ecobonus del 110% si può richiedere per: prime case e seconde case in condominio hanno diritto al superbonus del 110% per interventi antisismici e di riqualificazione energetica; prime case unifamiliari hanno diritto al superbonus del 110% per interventi antisismici e di riqualificazione energetica; seconde case unifamiliari non hanno diritto ad alcun superbonus.
Per avere l’ulteriore conferma però bisogna attendere la pubblicazione del decreto sulla Gazzetta ufficiale.