Roma – Il bonus vacanze da 500 euro previsto nel decreto Rilancio n.34/2020, è una misura per incentivare gli italiani a passare le ferie andando in vacanza nel nostro Paese e nello stesso tempo è un modo per aiutare il settore turistico. L’incentivo del bonus vacane ammonta a un massimo di 500 euro e spetta solo a chi ha un ISEE inferiore a 40mila euro. Può essere richiesto dal 1° luglio fino al 31 dicembre. Ecco come funziona. Il bonus vacanze non consiste in un buono spesa, ma in un rimborso: l'80% dell'importo del bonus sarà uno sconto effettivo sulla fattura, il restante 20% viene applicato sull'imposta sul reddito del cittadino che utilizza l'incentivo.
Ma a chi spetta il bonus vacanze? Ecco i requisiti richiesti per ottenere il bonus vacanze: Isee fino a 40mila euro, le famiglie potranno richiedere il bonus vacanze (da 150 a 500 euro a seconda del numero di componenti del nucleo familiare): funzionerà come sconto dell’80% quando si paga la vacanza, mentre il 20% si traduce in uno sconto fiscale. Il bonus può essere utilizzato dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 e le spese vanno sostenute in un’unica soluzione, serve la fattura elettronica o un altro documento commerciale, dove sia indicato il codice fiscale del beneficiario.
Il bonus vacanze prevede varie somme che saranno erogate in base al numero dei componenti del nucleo familiare, ossia è previsto: l’importo massimo di 500 euro per ogni nucleo familiare composto da tre o più soggetti, ed è utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare; l’importo massimo di 300 euro per i nuclei familiari da due persone; l’importo massimo di 150 euro per il nucleo familiare composto da una sola persona. Ora vediamo le condizioni da seguire per utilizzare il bonus vacanze: le spese debbono essere sostenute in un’unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva, da un singolo agriturismo o da un singolo bed & breakfast; il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale, nel quale è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito; il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.
Il Decreto, inoltre, dispone che il credito è fruibile esclusivamente nella misura dell’80 per cento, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto mentre il restante 20 per cento è riconosciuto in forma di detrazione d’imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell’avente diritto. Lo sconto sarà rimborsato al fornitore dei servizi sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, con facoltà di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché ad istituti di credito o intermediari finanziari.