Roma – Ecobonus e sisma bonus casa al 110% previsto nel decreto di Rilancio per gli interventi di efficientamento energetico (ecobonus) e miglioramento sismico (sisma bonus), vediamo nel dettaglio a cosa servono e cosa fare. Considerato che si tratta di detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia (bonus casa), riqualificazione energetica (ecobonus) e miglioramento sismico (sisma bonus), la soluzione migliore è affidarsi ad un tecnico qualificato che, dopo avere effettuato un sopralluogo, possa consigliare il contribuente nella scelta migliore, con la redazione di un progetto che contenga costi certi e simulazioni economiche. Inoltre sia per l’ecobonus che per il sima bonus al 110% nel decreto di Rilancio è si parla di "spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dall'1 luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021". Ciò significa che si possono già cominciare i lavori perché non è la data di inizio lavori che fa fede per la fruizione delle detrazioni fiscali potenziate ma la data effettiva per il pagamento.
L’ecobonus casa al 110% può essere richiesto per: interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo [comma 1, lettera a) dell'art. 119]; interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati [comma 1, lettera b) dell'art. 119]; interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti [comma 1, lettera c) dell'art. 119]; tutti gli altri interventi di efficientamento energetico previsti all’articolo 14 del Decreto-Legge n. 63/2013 (come ad esempio l'acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto), a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi descritti nei suddetti punti [comma 2 dell'art. 119].
Il sisma bonus casa al 110% secondo l'art. 119, comma 4 , inserito nel decreto di Rilancio, prevede la detrazione fiscale potenziata al 110% (comprese le spese sostenute per la classificazione e verifica sismica degli immobili) anche per gli interventi previsti dall'art. 16, commi da 1-bis a 1 septies del D.L. n. 63/2013 (c.s. Sisma Bonus), ovvero per il miglioramento sismico mediante adozione di misure antisismiche (anche mediante demolizione e ricostruzione) con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, realizzati sulle parti strutturali di edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici (ubicati sulle zone sismiche 1, 2 e 3) e, ove riguardino i centri storici, eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari.