Roma – L’ecobonus al 110% per lavori di efficentamento energetico nelle case previsto nel decreto di Rilancio può essere richiesto da alcune categorie che devono presentare apposita certificazione.Vediamo quali sono le categorie e cosa si rischia se si presentano false attestazioni. L’ecobonus o superbonus al 110% riguarda le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo. Le categorie che possono presentare la documentazione per l’ecobonus sono: persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari; Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati e comunque aventi le stesse finalità sociali, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà o gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica; cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci; condomìni.
Nel ecreto di Rilancio oltre alle categorie che possono richedere l’ecobonus al 110% ci sono anche le sanzioni previste in casi di flase attestazioni. Ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto previsto, il contribuente deve richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi. Ai soggetti che dovessero rilasciare attestazioni false si applica una sanzione amministrativa pecuniaria che può andare da 2mila a 15mila euro per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. Questi soggetti stipulano comunque una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi, e comunque non inferiore a 500 mila euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata.
In caso di false attestazioni oltre alle sanzioni è prevista anche la decadenza del beneficio.Sulla veridicità delle informazioni vigilerà il ministero dello Sviluppo Economico, cui spetterà la verifica delle condizioni che danno diritto all’ecobonus.