Roma, 9 giu. – L'interpretazione dall'Agenzia delle Entrate che esclude il leasing finanziario dal credito d'imposta per i canoni di locazione di immobili aziendali o professionali è contraria al dettato previsto dal dl rilancio. A precisarlo in una nota è Assilea. L'articolo 28 del decreto-legge n.34/2020, si legge, "ha previsto che 'ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso, spetta un credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo'".
Tuttavia, con la circolare n.14/E del 6 giugno scorso l'Agenzia delle Entrate, rileva Assilea, "è intervenuta con una propria interpretazione della norma, secondo la quale opererebbe solo con riguardo ai contratti di leasing operativo (senza riscatto finale), 'poichè, a differenza dei leasing finanziari questo tipo di contratto ha la medesima funzione economica del contratto locazione'". Assilea ritiene "che tale interpretazione, che circoscrive l'ambito di applicazione della norma, non solo sia fortemente restrittiva, ma anche contraria alla finalità stessa della disposizione, diretta in questo delicato momento ad agevolare l'attività degli operatori economici".
"Ci siamo già attivati presso le opportune sedi istituzionali affinchè venga rimossa l'esclusione del leasing finanziario", sottolinea il direttore Generale, Luigi Macchiola. Fra l'altro, aggiunge, "considerato l'esiguo numero di leasing operativi in campo immobiliare, è evidente anche dai conteggi della copertura economica che le operazioni di leasing finanziario sono ricomprese nell'ambito di applicazione della norma. Confidiamo che il Parlamento ne tenga conto in sede di conversione del decreto".