Roma – Il reddito di emergenza fino a 800 euro per le famiglie si può richiedere anche tramite il Caf. Lo rende noto l'Inps spiegando che le domande per la nuova misura di sostegno economico per quei nuclei familiari in difficoltà a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, vanno presentate all’Inps entro il termine perentorio del 30 giugno 2020. Restano gli altri canali disponibili per la presentazione :l'online, dal sito www.inps.it, autenticandosi con Pin, Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2, Cns (Carta Nazionale dei Servizi) e Cie (Carta di Identità Elettronica) e tramite i servizi offerti dai Patronati. Reddito di emergenza: i requisiti per ottenerlo. In base a quanto previsto dall’articolo 82, comma 2, del decreto-legge n. 34/2020, il reddito di emergenza è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso congiuntamente, al momento della presentazione della domanda, dei requisiti di seguito indicati.
È specificato che il richiedente deve essere necessariamente residente in Italia al momento di presentazione della domanda. Non è prevista una durata minima di permanenza. Per quanto riguarda i requisiti economici che vengono indicati, questi sono relativi all’intero nucleo familiare (individuato dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) valida al momento della presentazione della domanda del reddito di emergenza, ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013). È necessario dunque che vi sia un valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore alla soglia corrispondente all’ammontare del beneficio.
Nello specifico, per il mese di aprile 2020, la soglia del reddito familiare per il diritto al beneficio è determinata moltiplicando 400 euro per il valore della scala di equivalenza pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare ed incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di 18 anni e di 0,2, per ogni ulteriore componente minorenne (articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26). Diversamente da quanto avviene con il Reddito di Cittadinanza, tale scala può raggiungere la soglia massima di 2, ovvero di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE.