Roma – Il bonus da 1.000 euro al mese per tre mesi a medici e dentisti. Lo annuncia l’Enpam, l’Ente previdenziale di medici e dentisti. Si tratta di mille euro al mese per tre mesi, riservati in maniera specifica a giovani, pensionati e professionisti in ritardo con il versamento dei contributi, che in un primo momento erano rimasti esclusi dalla prima versione del bonus Enpam da mille euro, stanziato per fare fronte all’emergenza Covid-19. L’Enpam verserà – con propri fondi – un’indennità a tutti i medici e odontoiatri che svolgono libera professione e che hanno avuto un calo del reddito importante a causa del Covid-19. Ma vediamo nel dettaglio a chi tocca il bonus da 1.000 euro e quali sono i requisiti.
Possono farlo gli iscritti che: hanno registrato per 90 giorni, tra il il 21 febbraio e la data della domanda, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% rispetto all’ultimo trimestre 2019; nel 2019 hanno versato contributi di Quota B relativa a redditi libero professionali prodotti nel 2018 (se non ha versato i contributi del 2019 perché non ha lavorato o non ha superato l’importo coperto dalla Quota A, vada su Bonus Enpam +); non sono titolari di pensione a carico dell’Enpam o di altri enti di previdenza obbligatoria (se è pensionato veda Bonus Enpam +); risultano in regola con i versamenti dei contributi previdenziali dovuti all’Enpam (se non risulta in regola veda Bonus Enpam +).
Misura dell’indennizzo: per gli iscritti che hanno versato, nell’anno 2019 (redditi 2018), il contributo di “Quota B” sulla base dell’aliquota intera (17,50%), l’indennizzo sarà di 1.000 euro mensili. Per quelli che hanno versato il contributo con l’aliquota ridotta, l’importo dell’indennizzo sarà rideterminato tenendo conto del rapporto fra l’aliquota ridotta e l’aliquota contributiva ordinaria vigente nel medesimo anno: aliquota contributiva dell’8,75% = indennizzo 500 euro mensili; aliquota contributiva del 2% = indennizzo 114 euro mensili. Il bonus sarà erogato per il periodo autocertificato e, comunque, per massimo tre mesi. Se la richiesta è già stata presentata per un periodo inferiore ai tre mesi (es. dal 21 febbraio al 4 aprile), sarà necessario effettuare una nuova domanda per richiedere l’indennità per il periodo restante.
Incompatibilità/Cumulabilità. Il bonus sarà riconosciuto solo per i periodi nei quali l’iscritto non ha fruito: del sussidio riconosciuto per la quarantena ai sensi dell’articolo 5 “Interventi aggiuntivi per calamità naturali”, comma 4, del Regolamento delle prestazioni assistenziali aggiuntive del Fondo della Libera Professione – “Quota B” del Fondo Generale; dell’indennità per malattia o infortunio prevista dal Regolamento a tutela dell’inabilità temporanea a favore degli iscritti alla “Quota B” del Fondo di previdenza generale; dell’indennità per gravidanza a rischio prevista dal Regolamento Enpam a tutela della genitorialità. L’indennizzo è, invece, cumulabile con le eventuali ulteriori provvidenze fruite dall’iscritto ai sensi dell’articolo 44 del decreto-legge n. 18/2020.