Roma – Ecobonus 110%: sconto in fattura e cessione del credito. Sono le due modalità previste per poter usufruire dell’ecobonus al 110% nel mentre si attende la legge di conversione del Decreto Rilancio,(benché sia ormai nella versione definitiva si attende solo il passaggio al Senato che confermerà i contenuti della Camera) per avere maggiori certezze sulle disposizioni previste agli articoli 119 e 121, relativamente alle nuove detrazioni fiscali del 110% (c.d. Superbonus) previste per gli interventi di efficienza energetica (Ecobonus), riduzione del rischio sismico (Sisma Bonus), installazione di impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica di veicoli elettrici.
Come è ormai noto, i superbonus 110% sono già operativi per le spese sostenute dall'1 luglio 2020 per gli interventi di miglioramento energetico e riduzione del rischio sismico, ma quello che ancora non si conosce sono le modalità per poter optare per le due opzioni previste: lo sconto in fattura, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso (100% dei lavori), anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari; la cessione del credito, di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito egli altri intermediari finanziari.
Ecco cosa manca per la piena operatività delle due opzioni di sconto in fattura e cessione del credito dell’ecobonus al 110%: un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 34/2020, con il quale saranno definite le modalità attuative per la comunicazione delle opzioni, i controlli e l'eventuale recupero degli importi, qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta; un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 34/2020, che stabilirà: per gli interventi che accedono all'Ecobonus 110%, le modalità di trasmissione della asseverazione degli interventi ai requisiti minimi e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, rilasciata da un tecnico abilitato, e le relative modalità per la trasmissione telematica all'ENEA;
per gli interventi che accedono all'Ecobonus al Sisma Bonus, i prezzari individuati a cui far riferimento per la definizione della verifica di congruità (nelle more la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi).