Roma – Un nuovo bonus da 1.000 euro è previsto nel nuovo decreto di agosto. Si tratta di un bonus rivolto ai professionisti iscritti a cassa private diverse dall’Inps. L’art 13 del Decreto-legge del 14 agosto 2020, n. 104 (Decreto Agosto) riconosce il bonus da 1000 euro ai professionisti iscritti agli enti di previdenza obbligatoria di diritto privato che rispettano i requisiti del decreto del ministero del Lavoro del 29 maggio scorso. Per accedere all’indennità il professionista non deve essere titolare di pensione o di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e non deve avere un reddito complessivo, al lordo dei canoni di locazione, superiore a 35.000 euro. Inoltre, per beneficiare del bonus è necessario che l’attività lavorativa sia stata ridotta dalle misure restrittive legate al lockdown.
Ma come si può richiedere il bonus da 1.000 euro previsto nel decreto di agosto? Il governo ha introdotto un sistema di doppio binario per i possibili beneficiari del bonus da 1000 euro. Per chi ha già percepito di bonus ad aprile e marzo l’indennità di maggio arriverà automaticamente sul conto. Per chi ha cessato l’attività tra aprile e maggio potrà effettuare richiesta entro 30 giorni l’entrata in vigore del decreto; in questo caso il termine è fissato al 16 settembre. Il Decreto Agosto ha ampliato la platea di beneficiari spostando la data di chiusura dell’attività dal 30 aprile al 31 maggio. Per cui, i soggetti che hanno cessato l'attività con la chiusura della partita Iva tra il 23 febbraio ed il 31 maggio 2020 potranno presentare domanda alla propria cassa di previdenza indicando identità, codice fiscale e Iban bancario o postale.
Il Decreto Agosto prevede anche altri bonus per supportare le varie categorie professionali che si trovano in difficoltà a causa della crisi Covid. Uno di questi è quello previsto per i lavoratori stagionali degli stabilimenti termali, del turismo e dello spettacolo. Per questi lavoratori viene riconosciuta un’indennità di 1000 euro per quei lavoratori dipendenti che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.