Roma – Il bonus da 1.000 euro con il decreto Agosto arriverà per alcuni lavoratori. Si tratta di un contributo economico che interesserà una platea di professionisti messi in ginocchio dalla crisi per l’emergenza coronavirus. Il bonus, che non concorre a formare base imponibile a fini fiscali, è stato innalzato a 1.000 euro e viene esteso anche a tutti coloro che hanno chiuso la partita IVA entro il 31 maggio 2020. Ma chi tocca il bonus da 1.000 euro? Sulla base di quanto stabilito nel decreto Agosto, l’erogazione del bonus Covid, l’ex bonus 600 euro diventato 1.000 euro, viene effettuata in modo automatico o a fronte di esplicita domanda, a seconda dei casi: l’erogazione dell’indennità di maggio di 1.000 euro viene effettuata in automatico, direttamente sul conto corrente, a tutti i professionisti che hanno già usufruito dell’indennità Covid da 600 euro riferita al mese di aprile 2020.
Questi, dunque, non dovranno presentare nessuna domanda; per chi invece non avesse ancora fatto richiesta per l’indennità Covid, o per chi ha cessato l’attività entro il 31 maggio 2020, arriva la possibilità di presentare domanda per ottenere il bonus 1.000 euro. Le nuove domande possono essere presentate entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto, cioè dal 15 agosto fino al 14 settembre 2020. Nel dettaglio i lavoratori che possono fare domanda per il bonus da 1.000 euro sono: i professionisti iscritti, anche in via non esclusiva, a una Gestione Separata nel 2019 o nel 2020 fino al 23 febbraio; hanno conseguito, nell’anno 2018, un reddito professionale non superiore a 35mila euro o, in alternativa, un reddito professionale compreso tra 35mila euro e 50mila euro avendo percepito, nel trimestre gennaio-marzo 2020 compensi inferiori di almeno il 33% rispetto ai compensi percepiti nel trimestre gennaio-marzo 2019, o hanno cessato la partita IVA nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 maggio 2020.
In caso di iscrizione intervenuta nel corso dell’anno 2019 o entro il 23 febbraio 2020, hanno conseguito redditi professionali non superiori ai predetti importi previsti per il 2018; non hanno presentato analoga istanza ad altro ente gestore di forme di previdenza obbligatorie; non hanno già beneficiato delle indennità previste per l’emergenza Covid, come CIGS Covid, bonus autonomi iscritti alla gestione separata INPS, lavoratori stagionali del turismo, lavoratori agricoli, lavoratori dello spettacolo e collaboratori sportivi, e di non aver usufruito né del reddito di cittadinanza né del reddito di emergenza né delle prestazioni previste dall’art. 2 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, del 30 aprile 2020 in possesso dei requisiti, hanno in corso un rapporto di lavoro subordinato, purché a tempo determinato, oppure siano titolari di un trattamento di pensione ai superstiti.