Roma – Il Reddito di emergenza ha avuto una proroga di due mesi nel Decreto Ristori. Si tratta di una proroga prevista per novembre e dicembre. Secondo le disposizioni del Governo verranno erogate due nuove tranche del Reddito di Emergenza, a partire da 400 euro, a tutti coloro che ne avevano già diritto e a chi, nel mese di settembre, ha avuto un valore del reddito familiare inferiore all’importo del beneficio. In quest'ultimo caso, la domanda deve essere presentata entro il 30 novembre 2020 tramite il modello predisposto dall'INPS. Ecco cosa si legge nel decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137 Art. 14. (Nuove misure in materia di Reddito di emergenza).
Ai nuclei familiari gia' beneficiari della quota del Reddito di emergenza (di seguito "Rem") di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è riconosciuta la medesima quota anche per il mese di novembre 2020, nonche' per il mese di dicembre 2020. l Rem e' altresi' riconosciuto, per una singola quota pari all'ammontare di cui all'articolo 82, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relative alle mensilita' di novembre e dicembre 2020, ai nuclei familiari in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti: un valore del reddito familiare, nel mese di settembre 2020, inferiore ad una soglia pari all'ammontare di cui all'articolo 82, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020;
assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennita' di cui all'articolo 15 del presente decreto-legge; possesso dei requisiti di cui ai commi 2, lettere a), c) e d), 2-bis e 3, dell'articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020. La domanda per le quote di Rem di cui al comma 2 e' presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro il 30 novembre 2020 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalita' stabilite dallo stesso. Il riconoscimento delle quote del Rem di cui ai commi 1 e 2 è effettuato nel limite di spesa di 452 milioni di euro per l'anno 2020 nell'ambito dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per il reddito di emergenza di cui all'articolo 82, comma 10, del decreto-legge n. 34 del 2020, in relazione alla quale resta in ogni caso ferma l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 265, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
Per quanto non previsto dal presente articolo, si applica la disciplina di cui all'articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020, ove compatibile.