Roma – Il Reddito di Cittadinanza e la pensione di cittadinza ha avuto un aggiornamento a novembre da parte dell’Inps. Ecco cosa dice l’ultimo aggiornamento pubblicato sul sito Inps. Co’è il Reddito di cittadinanza e la pensione di cittadinanza, e i requisiti per averlo? Cos’è? Il Reddito di Cittadinanza (RdC) è una misura di contrasto alla povertà finalizzata al reinserimento nel mondo del lavoro e all’inclusione sociale, istituita con il decreto legge n. 4/2019 (convertito con modificazioni dalla legge n. 26/2019). Nel caso in cui tutti i componenti del nucleo abbiano un’età pari o superiore a 67 anni (oppure se convivono con persone in condizione di disabilità grave o non autosufficienza di età inferiore a 67 anni), il reddito di cittadinanza viene chiamato Pensione di Cittadinanza (PdC).
Come funziona il reddito di cittadinanza o la pensione di cittadinanza? Il beneficio è erogato su una Carta di pagamento elettronica (la Carta RdC) rilasciata dal gestore del servizio (Poste Italiane SpA) ed è condizionato alla sottoscrizione: della Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID), resa dai componenti del nucleo familiare; del Patto per il lavoro presso il Centro per l’impiego; del Patto per l’inclusione sociale presso i Comuni, nel caso in cui: nel nucleo non siano presenti componenti disoccupati da meno di due anni o in situazione similare; il nucleo abbia già sottoscritto con i servizi del Comune un progetto personalizzato (ai sensi del decreto legislativo 147/2017); i Centri per l’impiego ravvisino la presenza di particolari criticità per cui sia difficoltoso l’avvio di un percorso di inserimento lavorativo.
I maggiorenni di età pari o inferiore ai 29 anni sono comunque convocati dai Centri per l’impiego per la definizione del Patto per il lavoro, anche nel caso il loro nucleo familiare abbia sottoscritto un Patto per l’inclusione sociale. Sono esclusi da questi obblighi: minorenni; beneficiari del Reddito di Cittadinanza pensionati; beneficiari della Pensione di Cittadinanza; soggetti di oltre 65 anni di età; soggetti con disabilità (legge 12 marzo 1999, n. 68) che comunque possono aderire volontariamente al percorso di accompagnamento, all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale; soggetti già occupati o che frequentano un regolare corso di studi. Possono essere esonerati dall’obbligo di iscrizione presso i Centri per l’impiego i soggetti con carichi di cura che si occupano di componenti familiari minori di tre anni o disabili gravi e non autosufficienti (come definiti ai fini ISEE), coloro che frequentano corsi di formazione e i lavoratori in stato di disoccupazione (sono considerati tali anche i lavoratori con redditi annui inferiori alle soglie di esenzione fiscale).
Quali sono i requisiti per avere il Reddito di Cittadinanza? Il Reddito di cittadinanza è riconosciuto ai nuclei familiari che hanno al momento della domanda, e mantengono per tutta la durata del beneficio, congiuntamente, i seguenti requisiti: Requisiti di cittadinanza e residenza (riferiti al solo richiedente). Il richiedente la prestazione deve essere: cittadino italiano o di un Paese dell’Unione europea; familiare di un cittadino italiano o dell’Unione europea titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; cittadino di un paese terzo in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o apolide in possesso di analogo permesso; titolare di protezione internazionale. La residenza in Italia deve essere da almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo. Il richiedente il beneficio, inoltre, non deve essere sottoposto a misura cautelare personale e non deve essere stato condannato in via definitiva intervenuta nei 10 anni precedenti la richiesta per uno dei delitti previsti negli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640 bis del codice penale.
Requisiti economici (riferiti all’intero nucleo familiare). Il nucleo familiare deve possedere, congiuntamente: un ISEE in corso di validità inferiore a 9.360 euro; un patrimonio immobiliare in Italia e all’estero (come definito ai fini ISEE) inferiore a 30.000 euro, senza considerare la casa di abitazione; un patrimonio mobiliare (come definito ai fini ISEE: depositi, conti correnti, ecc.) inferiore a: 6.000 euro per i nuclei composti da un solo componente; 8.000 euro per i nuclei composti da due componenti; 10.000 euro per i nuclei composti da tre o più componenti (soglia aumentata di 1.000 euro per ogni figlio a partire dal terzo). Questi massimali sono incrementati di: 5.000 euro per ogni componente con disabilità; 7.500 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza presente nel nucleo; un reddito familiare inferiore alla soglia annua calcolata moltiplicando il parametro della scala di equivalenza per 6.000 euro (7.560 euro in caso di Pdc; 9.360 euro se il nucleo risiede in abitazione in locazione).
Ai fini del calcolo del reddito familiare, sono detratti i trattamenti assistenziali presenti in ISEE, mentre sono sommati quelli in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo (a eccezione di eventuali prestazioni non sottoposte a prova dei mezzi e del Bonus Bebè). nessun componente del nucleo deve essere intestatario o avere piena disponibilità di: autoveicoli immatricolati per la prima volta nei sei mesi antecedenti la domanda di RdC/PdC, oppure autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, in entrambi i casi immatricolati per la prima volta nei due anni antecedenti la domanda di RdC/PdC (con esclusione di quelli per i quali è prevista una agevolazione fiscale in favore di persone con disabilità); navi e imbarcazioni da diporto (articolo 3, comma 1, D.lgs. n. 171/2005).