Il decreto “Ristori” (decreto legge n. 137 del 28 ottobre 2020) e il decreto “Ristori bis” (decreto legge n. 149 del 9 novembre 2020) hanno introdotto numerose misure di sostegno destinate agli operatori economici interessati dalle nuove misure restrittive, disposte dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020, per il contenimento della seconda ondata di contagio da Coronavirus. Tra queste misure, i decreti legge hanno previsto due nuovi contributi a fondo perduto: il contributo a fondo perduto “Ristori”, a favore degli operatori dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive contenute nel DPCM del 24 ottobre 2020 e in vigore dal 26 ottobre 2020 (chiusura, riduzione dell’orario di apertura o limitazione nelle modalità di svolgimento disposte per determinate attività su tutto il territorio nazionale), il contributo a fondo perduto “Ristori-bis”, a favore degli operatori dei settori economici interessati dalle ulteriori misure restrittive contenute nel DPCM del 3 novembre 2020 e in vigore dal 6 novembre 2020 (chiusura, riduzione dell’orario di apertura o limitazione nelle modalità di svolgimento disposte per determinate attività aventi sede nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità, cosiddette regioni “rosse”).
La presente guida intende fornire le indicazioni utili per comprendere a chi e come verranno erogati i nuovi contributi a fondo perduto. Si ricorda che per maggiori informazioni sulle disposizioni normative e regolamentari relative ai contributi a fondo perduto è possibile accedere all’area tematica “Contributi a Fondo Perduto” sul sito internet dell’Agenzia delle entrate. Per gli operatori con attività prevalente esercitata con i codici Ateco: 561030 – gelaterie e pasticcerie, 561041 – gelaterie e pasticcerie ambulanti, 563000 – bar e altri esercizi simili senza cucina, 551000 – alberghi con domicilio o sede operativa nelle regioni “arancioni” e “rosse”, è prevista una maggiorazione del 50% rispetto alla quota indicata nell’allegato 1 del decreto “Ristori”.
Il contributo del decreto Ristori in cosa consiste? Il contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 1 del decreto “Ristori” è una somma di denaro corrisposta dall’Agenzia delle entrate ai titolari di partita Iva che, sulla base della codifica Ateco, esercitano l’attività prevalente in uno dei settori economici individuati dallo stesso decreto legge. La tabella è stata modificata con ampliamento dei codici Ateco dal decreto “Ristori bis”. L’importo riconosciuto è commisurato al precedente contributo a fondo perduto previsto dall’art. 25 del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 (cosiddetto decreto “Rilancio”), al quale – per le numerose categorie economiche maggiormente impattate dal lockdown – si applica un aumento percentuale che può arrivare fino al 400%. L’erogazione avviene: con modalità automatica, se il beneficiario del contributo “Ristori” aveva ottenuto l’accredito del contributo di cui all’art. 25 del decreto Rilancio (ottenuto a seguito della presentazione di istanza nel periodo 15 giugno – 13 agosto 2020 ovvero dal 25 giugno al 24 agosto 2020, per gli eredi che proseguono l’attività del deceduto), a seguito della presentazione telematica di apposita istanza, per i soggetti che non avevano richiesto il precedente contributo previsto dal decreto Rilancio. L’Agenzia delle entrate eroga la somma di denaro mediante bonifico sul conto corrente bancario o postale intestato al richiedente, il cui Iban è già stato indicato sull’istanza precedentemente presentata o viene indicato dal richiedente sull’istanza per il nuovo contributo.
L’integrazione del contributo “ristori” a chi tocca? Lìintegrazione del contributo Ristori tocca alle attività, esercitate in maniera prevalente da soggetti con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree – individuate con le ordinanze del Ministro della salute – caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità (cosiddette regioni “arancioni” e “rosse”), la percentuale del contributo previsto dal decreto “Ristori” viene incrementata di un ulteriore 50%: gelaterie e pasticcerie, anche ambulanti (codici Ateco 561030 e 561041), bar e altri esercizi simili senza cucina (codice Ateco 563000), alberghi (codice Ateco 551000). A chi spetta il nuovo contributo a fondo perduto? Il nuovo contributo a fondo perduto può essere richiesto dai titolari di partita Iva che svolgono attività prevalente nei settori economici individuati nella tabella contenuta nell’allegato 1 al decreto “Ristori” (come modificato dal decreto “Ristori bis”) ATTENZIONE: Si ricorda che il codice attività prevalente è quello dichiarato ai sensi dell’art. 35 del Dpr n. 633/1972, quindi quello comunicato in fase di apertura o variazione della partita Iva con il modello AA7/AA9 presso gli Uffici dell’Agenzia delle entrate o insieme al modello Comunica in Camera di Commercio.
Ma quali sono i requisiti per avere il contributo a fondo perduto? Il primo requisito per vare il contributo a fondo perduto, devono essere presenti entrambe le seguenti caratteristiche: il soggetto deve aver attivato la partita Iva in data antecedente al 25 ottobre e non deve averla cessata alla data di emissione del mandato di pagamento o di presentazione dell’istanza, il soggetto deve esercitare come attività prevalente alla data del 25 ottobre 2020 una di quelle riferibili ai codici Ateco contenuti nell’allegato 1 al decreto “Ristori” (come modificato dal decreto “Ristori bis”). Come sopra chiarito, il codice Ateco prevalente deve essere stato regolarmente comunicato all’Agenzia delle entrate con i modelli e le modalità previste dall’articolo 35 del Dpr n. 633/1972. Secondo requisitio per avere il contributo a fondo perduto: per ottenere l’erogazione del contributo a fondo perduto è inoltre necessario che sia presente almeno uno tra i seguenti requisiti: ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, apertura della partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019. ATTENZIONE: Il nuovo contributo previsto dal decreto “Ristori” non prevede il tetto massimo di ricavi o compensi dell’anno 2019 di 5.000.000 di euro, stabilito in precedenza per il contributo del decreto Rilancio. Pertanto, i soggetti con ricavi o compensi dell’anno 2019 superiori a 5.000.000 di euro possono ora richiedere il nuovo contributo a fondo perduto.
Per quanto riguarda la determinazione dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile 2020 e aprile 2019, occorre far riferimento alla data di effettuazione delle operazioni di cessione dei beni e di prestazione dei servizi. A tal fine, sono validi i chiarimenti contenuti nella “Guida al contributo a fondo perduto” che contiene le indicazioni per la richiesta del ristoro previsto dal decreto Rilancio pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle entrate e quelli forniti con le circolari n. 15/E del 13 giugno 2020 e n. 22/E del 21 giugno 2020. L’accreditamento diretto: i soggetti aventi i requisiti previsti per il contributo a fondo perduto “Ristori”, ai quali è stato accreditato il precedente contributo previsto dal decreto Rilancio e non lo hanno riversato totalmente, non devono fare altro che verificare l’accredito del nuovo contributo: quindi, in questi casi, non occorre compilare e inviare alcuna richiesta. Al riguardo si evidenzia che l’Agenzia delle entrate accrediterà la somma sul medesimo conto corrente su cui è stato già accreditato il contributo di cui all’art. 25 del decreto Rilancio.
ATTENZIONE: il nuovo contributo non sarà erogato ai soggetti che hanno cessato l’attività alla data di predisposizione del mandato di pagamento automatico. Inoltre, ai soggetti che sulla precedente istanza al contributo a fondo perduto previsto dall’art. 25 del decreto Rilancio hanno barrato la casella relativa al domicilio fiscale o sede operativa nei comuni oggetto di precedente calamità con stato di emergenza ancora in corso al 31 gennaio 2020, il nuovo contributo spetta e viene erogato solo se, in base agli importi indicati, si è verificato il calo del fatturato e corrispettivi tra aprile 2019 e aprile 2020 di almeno un terzo. Successivamente all’emissione del mandato di pagamento, nel caso di storni o scarti da parte della banca su cui il conto corrente è acceso, l’utente potrà indicare un nuovo Iban su cui ottenere il riaccredito della somma, utilizzando una specifica funzionalità nella propria area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. La funzione sarà accessibile ai soli contribuenti (e non anche agli intermediari) dalla home page del sito internet dell’Agenzia delle entrate, www.agenziaentrate.gov.it, selezionando “Area riservata” in alto a destra, quindi “Accedi” nel riquadro “Entratel/Fisconline”.
L’accesso può essere effettuato con una delle seguenti modalità: utilizzando le proprie credenziali SPID (Sistema Pubblico dell’Identità Digitale), la CNS (Carta Nazionale dei Servizi), o le credenziali Fisconline o Entratel rilasciate dall’Agenzia delle entrate. Una volta effettuato l’accesso, la funzione sarà accessibile selezionando il percorso “Servizi per → Richiedere” nel menu principale posto a sinistra. L’accreditamento dopo la presentazione di istanza I soggetti che possiedono i requisiti previsti per il contributo a fondo perduto “Ristori” e che non hanno presentato l’istanza per il riconoscimento del contributo previsto dal decreto Rilancio, possono ottenere il nuovo contributo trasmettendo telematicamente un’istanza secondo il modello e le relative istruzioni approvate con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 20 novembre 2020. L’istanza potrà essere trasmessa a partire dal 20 novembre 2020 e fino al 15 gennaio 2021.