Roma – Il contributo a fondo perduto per le Partite Iva varia a seconda dei requisiti richiesti. Ecco le ultime notizie sul sito dell'Agenzia delle Entrate per fare la domanda del contributo a fondo perduto. I contributi a fondo perduto previsti dal decreto “Ristori” (Dl n. 137 del 28 ottobre 2020) e “Ristori bis” (Dl n. 149 del 9 novembre 2020) consistono nell’erogazione di una somma di denaro corrisposta dall’Agenzia delle Entrate ai titolari di partita Iva che esercitano l’attività prevalente in uno dei settori economici individuati rispettivamente nelle tabella 1 e 2 allegate ai due decreti. In particolare, il contributo Ristori bis è destinato ai contribuenti che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità (cosiddette regioni “rosse”). Nelle due schede informative tutto quello che c’è da sapere sui requisiti per accedere, come compilare l’istanza e come calcolare il contributo. In una guida ulteriori istruzioni semplificate.
ART. 1 DECRETO “RISTORI” Contributo a fondo perduto a chi spetta? Il contributo a fondo perduto spetta ai titolari di partita Iva che svolgono attività prevalente con riferimento ai codici Ateco elencati nell’allegato 1 del decreto “Ristori”. ART. 2 DECRETO “RISTORI BIS” Contributo a fondo perduto “Ristori-bis” a ch spetta? Il contributo a fondo perduto per Partita Iva spetta ai titolari di partita Iva che svolgono attività prevalente nelle regioni “rosse” e con riferimento ai codici Ateco elencati nell’allegato 2 del decreto “Ristori bis”. La presentazione della domanda per ricevere il contributo a fondo perduto per patite Iva all’Agenzia delle Entrate va presentata dal 20 novembre 2020 al 15 gennaio 2021. Ecco alcuni codici Ateco che possono presentare domanda: 61030 – gelaterie e pasticcerie, 561041 – gelaterie e pasticcerie ambulanti, 563000 – bar e altri esercizi simili senza cucina, 551000 – alberghi con domicilio o sede operativa nelle regioni “arancioni” e “rosse”, è prevista una maggiorazione del 50% rispetto alla quota indicata nell’allegato 1 del decreto “Ristori”.
L’integrazione del contributo “ristori” è prevista per le seguenti attività, esercitate in maniera prevalente da soggetti con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree – individuate con le ordinanze del Ministro della salute – caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità (cosiddette regioni “arancioni” e “rosse”), la percentuale del contributo previsto dal decreto “Ristori” viene incrementata di un ulteriore 50%: gelaterie e pasticcerie, anche ambulanti (codici Ateco 561030 e 561041), bar e altri esercizi simili senza cucina (codice Ateco 563000), alberghi (codice Ateco 551000). A chi spetta il nuovo contributo a fondo perduto può essere richiesto dai titolari di partita Iva che svolgono attività prevalente nei settori economici individuati nella tabella contenuta nell’allegato 1 al decreto “Ristori” (come modificato dal decreto “Ristori bis”).
La misura del contributo: per gli aventi diritto che avevano presentato l’istanza al precedente contributo a fondo perduto previsto dal decreto Rilancio, l’ammontare del nuovo contributo è pari all’importo per il quale era stato disposto il mandato di pagamento, al netto 5 I contributi a fondo perduto per i settori economici con nuove restrizioni dell’eventuale importo restituito con modello F24 o stornato dalla banca, e moltiplicato per una delle seguenti percentuali: 50%, 100%, 150%, 200%, 400%. La percentuale fissata per ogni codice Ateco è contenuta nell’allegato 1 al decreto “Ristori” (come modificato dal decreto “Ristori bis”). Per gli aventi diritto che non avevano presentato l’istanza al precedente contributo a fondo perduto, l’ammontare del nuovo contributo è determinato con due fasi di calcolo successive.
Nella prima fase, si determina la base di calcolo applicando alla differenza tra l’importo del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’analogo importo del mese di aprile 2019, una delle seguenti percentuali: 20%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 400.000 euro, 15%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 400.000 euro ma non l’importo di 1.000.000 di euro, 10%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 1.000.000 di euro. Se inferiore, il risultato viene ricondotto ad un importo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Per quanto riguarda i soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019, se la differenza tra l’importo del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 e aprile 2019 è un valore pari a zero o positivo, la base di calcolo è pari all’importo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Nella seconda fase, il risultato del calcolo della prima fase viene moltiplicato per una delle seguenti percentuali, previste per i singoli codici Ateco nell’allegato 1 al decreto “Ristori” (come modificato dal decreto “Ristori bis”): 50%, 100%, 150%, 200%, 400%. ATTENZIONE: In tutte e due i casi, l’importo massimo erogabile del nuovo contributo è di 150.000 euro.