Roma – Il cedolino della pensione, accessibile tramite servizio online, è il documento che consente ai pensionati di verificare l’importo erogato ogni mese dall’INPS e di conoscere le ragioni per cui tale importo può variare. Si riportano di seguito le principali informazioni sul cedolino della pensione di gennaio 2021. La data di pagamento: per il mese di gennaio 2021 il pagamento avverrà con valuta 4 gennaio per i pagamenti accreditati presso Poste italiane e 5 gennaio per i pagamenti presso gli Istituti di credito. Si informa, inoltre, che, sulla base dell’ordinanza n. 723 della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche per i mesi di gennaio e febbraio 2021 per coloro che riscuotono presso Poste Italiane è prevista l’anticipazione del pagamento che, rispetto alle normali scadenze, sarà distribuito su più giorni. In particolare, per il mese di gennaio, il pagamento presso Poste verrà effettuato dal 28 dicembre 2020 al 2 gennaio 2021.
Nel caso di riscossione allo sportello, Poste Italiane hanno scaglionato le presenze dei pensionati in base alle iniziali del cognome del titolare della prestazione, secondo il seguente calendario: A-C: 28 dicembre; D-G: 29 dicembre; H-M: 30 dicembre; N-R: 31 dicembre; S-Z: 2 gennaio (mattina). Trattandosi esclusivamente di un’anticipazione del pagamento, il diritto al rateo di pensione si matura comunque, per il mese di gennaio, il secondo giorno bancabile del mese. Di conseguenza, nel caso in cui, dopo l’incasso, la somma dovesse risultare non dovuta, l’INPS ne richiederà la restituzione. Indice di rivalutazione definitivo per l’anno 2020: l'aumento di perequazione automatica, già attribuito alle pensioni, in via provvisoria, per l’anno 2020, è stato stabilito in via definitiva nella misura dello 0,5%. Conseguentemente, sul rateo di pensione di gennaio si procederà al conguaglio da perequazione rispetto al valore dello 0,4% utilizzato in sede di rinnovo per il 2020.
Rinnovo delle pensioni, delle prestazioni assistenziali e delle prestazioni di accompagnamento alla pensione per il 2021: sono state effettuate le operazioni di rinnovo per il 2021, la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2020 è pari allo 0,0% dal 1° gennaio 2021, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo; la variazione dell’importo delle pensioni è, pertanto, nulla. Per ulteriori indicazioni sull’operazione di rinnovo per l’anno 2021, si rimanda alla circolare INPS 18 dicembre 2020, n. 148. Trattenute fiscali: addizionali regionali e comunali, conguaglio 2020 e tassazione 2021: per quanto riguarda le prestazioni fiscalmente imponibili a decorrere dal rateo di pensione di gennaio, oltre all’ IRPEF mensile, vengono trattenute le addizionali regionali e comunali relative al 2020. Si ricorda che queste trattenute sono infatti effettuate in 11 rate nell’anno successivo a quello cui si riferiscono.
È stato, inoltre, effettuato il ricalcolo a consuntivo delle ritenute erariali relative al 2020 ( IRPEF e addizionale regionale e comunale a saldo) sulla base dell’ammontare complessivo delle sole prestazioni pensionistiche. Laddove le trattenute siano state effettuate in misura inferiore rispetto a quanto dovuto su base annua, le differenze a debito saranno recuperate, come di consueto, sulle rate di pensione di gennaio e febbraio 2021. Nel solo caso di pensionati con importo annuo complessivo dei trattamenti pensionistici fino a 18mila euro, per i quali il ricalcolo dell’IRPEF ha determinato un conguaglio a debito di importo superiore a 100 euro, la rateazione viene estesa fino alla mensilità di novembre (articolo 38, comma 7, legge 30 luglio 2010, n. 122). Le somme conguagliate verranno certificate nella Certificazione Unica 2021. Le prestazioni di invalidità civile, le pensioni o gli assegni sociali, le prestazioni non assoggettate alla tassazione per particolari motivazioni (detassazione per residenza estera, vittime del terrorismo) non subiscono trattenute fiscali.
Con riferimento alla tassazione delle pensioni della Gestione privata i cui titolari non risultino percettori di altre prestazioni pensionistiche, si comunica che, al fine di garantire l’applicazione dell’imposta in maniera omogenea nel corso dell’anno, a decorrere dalla rata di gennaio 2021, le ritenute IRPEF saranno calcolate con riferimento all’importo annuo della pensione e trattenute mensilmente al netto, per i mesi da gennaio a dicembre, delle detrazioni eventualmente spettanti. L’importo annuo dell’ IRPEF trattenuta non varia ma si assicura, in tal modo, che la tassazione gravante sulla tredicesima mensilità sia di importo simile a quello delle altre rate di pensione evitando che sull’ultimo pagamento dell’anno sia applicata una trattenuta più elevata.