Il Bonus da 2.400 euro previsto nel Decreto Sostegni si potrà richiedere all'Inps entro il 31 maggio. Lo comunica l’Inps in una nota dove annuncia il rinvio della scadenza dal 30 aprile al 31 maggio per l’invio delle domande per ottenere il bonus di 2.400 euro del Decreto Sostegni. Il rinvio è dovuto al fatto che è in corso di pubblicazione la circolare Inps n.65/2021 con i dettagli e le modalità operative per l’assegnazione del bonus destinato ad alcune categorie di lavoratori colpiti dall’emergenza Covid. La procedura per l’acquisizione delle domande da parte di nuovi beneficiari, individuati dal Dl Sostegni, sarà attiva entro questa settimana sul portale Inps, una volta completati i passaggi amministrativi e tecnologici necessari anche per individuare le incompatibilità.
Bonus da 2.400 euro: a chi tocca
La platea interessata comprende quanti lo scorso anno erano rimasti esclusi dall’indennizzo tra i lavoratori stagionali, lavoratori a tempo determinato e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali; lavoratori stagionali e in somministrazione di settori diversi dai settori del turismo e degli stabilimenti termali; lavoratori intermittenti; lavoratori autonomi occasionali; lavoratori incaricati delle vendite a domicilio; lavoratori dello spettacolo. Finora l’Inps ha provveduto a liquidare il bonus ad oltre 235mila lavoratori delle stesse categorie già beneficiarie delle precedenti indennità (previste dal Decreto Ristori quater) che non hanno dovuto presentare una domanda, ma hanno avuto l’accredito delle somme in automatico.
Bonus da 2.400 euro: stagionali del turismo e delle terme
In base alla cicolare Inps, possono presentare domanda per ottenere l’indennità di 2.400 euro i lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali (anche in somministrazione) che hanno cessato involontariamente un rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021, con un datore di lavoro (o un’impresa utilizzatrice) nei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali per almeno trenta giornate nel medesimo arco temporale (1° gennaio 2019 – 23 marzo 2021) e che non siano, al 23 marzo 2021, titolari di trattamento pensionistico diretto, né di indennità di disoccupazione Naspi, né di rapporto di lavoro dipendente (al 24 marzo).
Bonus da 2.400 euro: stagionali di settori diversi
L’indennità spetta anche ai lavoratori dipendenti stagionali e in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate durante questo arco temporale. La condizione per accedere all’indennità è che questi lavoratori, alla data di presentazione della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro a tempo indeterminato – fatto salvo un rapporto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità – e che alla stessa data non siano titolari di trattamento pensionistico diretto.
Bonus da 2.400 euro: lavoro intermittente e autonomi senza partita Iva
Destinatari dell’indennità di 2.400 euro per gli esclusi dai precedenti ristori sono anche i lavoratori intermittenti che abbiano svolto almeno trenta giornate di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021, purchè alla data di presentazione della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro a tempo indeterminato (fatta salva la titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità) o di un trattamento pensionistico diretto. Altra categoria beneficiaria è quella dei lavoratori autonomi, privi di partita Iva, esclusi dai precedenti ristori non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che tra il 1° gennaio 2019 e la il 23 marzo 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali e che non abbiano un contratto di tale tipologia in essere alla data del 24 marzo 2021. Per i contratti di lavoro autonomo occasionale di cui sono stati titolari, questi lavoratori devono essere già iscritti alla Gestione separata alla data del 23 marzo 2021, con accredito di almeno un contributo mensile (dal 1° gennaio 2019 al 23 marzo 2021). Anche per questi lavoratori è richiesto che non siano titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato – fatta salva la titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità – e che alla stessa data non siano titolari di trattamento pensionistico diretto.
Bonus da 2.400 euro: incaricati alle vendite a domicilio
La domanda può essere presentata all’Inps anche dai lavoratori incaricati alle vendite a domicilio che possono fare valere per il 2019 un reddito annuo superiore a 5mila euro e che siano titolari di partita Iva attiva e iscritti alla Gestione separata al 23 marzo 2021, e che non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Per l’accesso all’indennità di 2.400 euro alla data di presentazione della domanda, non devono essere titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato – fatta salva la titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità – o di trattamento pensionistico diretto.
Bonus da 2.400 euro: lavoratori con contratti a tempo determinato nel turismo e nelle terme
Beneficiari dell’indennità anche i lavoratori a tempo determinato del turismo e degli stabilimenti termali titolari – tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 – di uno o più rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, con una durata complessiva pari ad almeno trenta giornate. Questi lavoratori devono contemporaneamente far valere nel corso del 2018 la titolarità di uno o più rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato o stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali per almeno 30 giornate. Il tutto è condizionato al non essere titolari di trattamento pensionistico diretto alla data del 23 marzo 2021, né di rapporto di lavoro dipendente alla data del 24 marzo 2021.
Bonus da 2.400 euro: lavoratori dello spettacolo
L’elenco dei beneficiari comprende anche i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che non hanno fruito dell’indennità del decreto Ristori, che possono fare valere almeno trenta contributi giornalieri versati al medesimo Fondo tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021, da cui deriva un reddito non superiore a 75mila euro, che non siano titolari al 23 marzo 2021 di trattamento pensionistico diretto, né titolari (al 24 marzo 2021) di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente, senza corresponsione dell’indennità di disponibilità. La domanda può essere inoltrata anche dagli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che possono fare valere almeno sette contributi giornalieri versati al predetto Fondo tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021, da cui deriva un reddito non superiore ai 35mila euro. Anche questi lavoratori non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto alla data del 23 marzo 2021, né titolari, alla data del 24 marzo 2021, di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente, senza corresponsione dell'indennità di disponibilità.